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Contratti Collettivi Nazionali Lavoratori
contratto cat.A3 info !!!!
- Elen22
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13 Anni 4 Mesi fa #67851
da Elen22
contratto cat.A3 info !!!! è stato creato da Elen22
Salve a tutti! Sono stata assunta da una cooperativa con un contratto A3 a tempo ind.Mi hanno detto inoltre che sn pagata a ore.Io non ci capisco molto,vorrei chiedere a un sindacalista..cosa ne pensate???potete darmi qualche info in più grazie alle vostre esperienze???lavoro in una scuola.

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- chiccoss
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13 Anni 4 Mesi fa #67857
da chiccoss
Risposta da chiccoss al topic Re: contratto cat.A3 info !!!!
Ciao , telefona a qualcuno che sappia bene nella fattispecie. Io ho trovato questo ma tu informati sempre e comunque. Auguri...
Art. 51 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
Posizione A:
Addetti alle pulizie, Operaio qualificato, addetto alla piscina, commesso, ausiliario.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che già hanno assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Bagnino ADDETTO ALLA PISCINA
Telefonista COMMESSO
Addetto/a alla cucina AUSILIARIO
Addetto/a al guardaroba AUSILIARIO
Lavandaio/a AUSILIARIO
Disinfettatore AUSILIARIO
Ausiliario di assistenza per anziani AUSILIARIO
Ausiliario Socio Sanitario AUSILIARIO
Posizione A1:
Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria.
Posizione A2:
Il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.
Aiuto cuoco, Ausiliario specializzato.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione A3.
Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione:
Ausiliario socio sanitario specializzato AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Addetto all'assistenza per anziani AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Assistente bambini AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Assistente ed Accompagnatore per disabili AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli Ausiliari specializzati con le seguenti denominazioni: Ausiliari socio sanitari specializzati, Addetto all'assistenza per anziani, Assistente bambini, Assistente ed Accompagnatore per disabili sono inquadrati nella posizione A3.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione A4.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B:
Impiegato d'ordine, Centralinista, Portiere centralinista, Operaio specializzato, Operatore di centri elettronici, Autista, Operaio Manutentore, Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (OTA), Cuoco, Assistente socio-sanitario con funzioni educative, Assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno, Ausiliari socio-sanitari specializzati già inquadrati al 4° livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che hanno già assunto la denominazione a fianco indicata:
Operaio ad alta specializzazione,
Operaio tecnico OPERAIO SPECIALIZZATO
Perforatore OPERATORE DI CENTRI ELETTRONICI
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B1:
Impiegato d’ordine con 5 anni di anzianità, Cuoco con 10 anni di anzianità, nella stessa qualifica e nella stessa Struttura.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B2:
Operatore socio sanitario, Autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza, Animatore, Tecnico di attività motoria in acqua, Impiantista.
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la denominazione a fianco indicata:
Impiantista OPERAIO IMPIANTISTA
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B3:
Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), Insegnante (senza titolo specifico), ad esaurimento, Istruttore di nuoto, Assistente per l'infanzia, Capocuoco, Autista di ambulanza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B4:
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente CCNL gli educatori senza titolo specifico con quindici anni di servizio maturati nella stessa struttura sono inquadrati dalla posizione B3 alla posizione B4.
Successivamente l’inquadramento avviene al compimento di cinque anni di anzianità nella medesima struttura, gli anni già maturati alla sottoscrizione del presente contratto saranno computati in ragione di un terzo.
Fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C:
A decorrere dal 1° gennaio 2005 gli educatori senza titolo specifico con diploma di scuola media superiore, già inquadrati in posizione economica B4 e quelli con 15 anni di servizio nella medesima struttura, sono inquadrati in categoria C.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
L’impiegato amministrativo di concetto, infermiere psichiatrico con un anno di scuola, programmatore di centro elettronico, insegnante corsi formazione professionale, puericultrice, infermiere generico, massaggiatore (ad esaurimento), massofisioterapista, autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza (Accordo Ministero Salute e Regioni del 22 maggio 2003), Operatore tecnico coordinatore Capo servizi operai, Cuoco diplomato con titolo di scuola alberghiera, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Posizione C1:
Impiegato amministrativo di concetto, al compimento di cinque anni di anzianità nella medesima struttura e nella medesima qualifica, gli anni già maturati alla data della sottoscrizione del presente CCNL saranno computati in ragione di un terzo.
Assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata – capo servizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C2:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C3:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C4:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione
personale infermieristico (infermiere, infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale, cappellano.
Collaboratore amministrativo
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Collaboratore direttivo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Posizione D1:
Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D2:
Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale. Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Capo servizio e ufficio amministrativo in struttura sanitaria fino a 250 p.l., di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS fino a 120 p.l.
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Coadiutore amministrativo COORDINATORE AMMINISTRATIVO
Posizione D3:
Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale. Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D4:
Capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con oltre 250 posti letto, e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi da 121 a 150 p.l.; Analista di sistemi elettronici.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione DS:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, che al 31 agosto 2001 svolgevano attività di coordinamento vengono inquadrati in DS con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Il restante personale della posizione economica D incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS1:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, con 20 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D1, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D1 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS1, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D1 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS1, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS2:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, con 25 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D2, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D2 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS2, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D2 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS2, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS3:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, con 30 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D3, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D3 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS3, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D3 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS3, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS4:
Dirigente di area infermieristica (già C.S.S.A., R.A.I.), tecnica e riabilitativa (già responsabile di area riabilitativa in struttura con internato).
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione E:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto, Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi.
Posizione E1:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto, Capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, Vicedirettore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista.
Posizione E2:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 250 posti letto, Direttore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate, Direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista. Tutti i passaggi alla posizione economica superiore determinati dal maturare di una prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la prescritta anzianità.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
CATEGORIA <<A>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell’ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia.
Posizione <<A/A1>>
Le qualifiche di posizione comportano l’esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l’uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate, nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di assegnazione.
L’autonomia operativa si limita all’esecuzione dei compiti assegnati nell’ambito di istruzioni ricevute.
L’attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, nell’area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura.
Posizione <<A2>>
Le qualifiche di questa posizione comportano attività esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiatura e della testata del letto. Provvedono al trasporto degli infermi, se in barella o in carrozzella, e al loro accompagnamento e custodia se deambulanti; collaborano con il personale infermieristico nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati; prendono parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione ovvero esperienze di mestiere.
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all’igiene personale del paziente).
Posizione <<A3>>
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all’igiene personale del paziente).
CATEGORIA <<B>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
- Conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- Capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- Autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.
Requisiti culturali e professionali:
Possesso di licenza della scuola dell’obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica.
Per l’OTA, il titolo specifico é quello previsto dal Dm 295/91, così come recepito negli Accordi del 25/11/91 e del 6/12/91, che fanno parte integrante del presente contratto (Allegato 5).
Posizione <<B/B1>>
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d’ordine, di vigilanza e controllo, di carattere assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell’ambito di procedure o prassi definite.
La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete.
A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano:
Assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l’autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l’esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
Conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
Funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
Conduzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali;
Conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite;
Attività di segreteria, di dattilografia, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati;
Conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi in genere.
Posizione <<B2>>
Comprende posizioni di lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d’insegnamento e di supplenza all’anziano ed al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l’espletamento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili.
Operatore Socio Sanitario: svolge le attività descritte dall’Accordo Conferenza-Stato Regioni del 22/2/2001, pubblicato in G.Uff. n.91 del 19 aprile 2001, così come recepito in sede regionale.
Posizione <<B3>>
Appartengono, inoltre, alla posizione i lavoratori con particolare specializzazione; collaborano alla redazione della programmazione delle attività con responsabilità diretta nell’attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte.
Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori, nonché l’assunzione di responsabilità per il loro operato.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici; essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell’area.
Le posizioni lavorative comportano:
- Conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta;
- Coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- Mansioni esecutive senza valutazioni di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabilito.
Posizione <<B4>>
Gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di anzianità di servizio maturata alla data dell’entrata in vigore del presente CCNL.
L’inquadramento nella posizione B4 potrà avvenire anche al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA <<C>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Posizione <<C>>
Le qualifiche di questa posizione comportano:
- l'esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un'attività omogenea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
- conoscenza di tecniche particolari nonché l'impiego di apparecchiature anche complesse.
Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di operatori a minor contenuto professionale.
Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma abilitante all'esercizio della professione, ove previsto.
Profili professionali
Personale tecnico: Programmatore.
Provvede, nell’ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura l’aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione; garantisce, per quanto di competenza, il corretto utilizzo dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
Educatore: senza titolo specifico, con diploma di scuola media superiore già inquadrati in posizione economica B4 sono inquadrati in categoria C.
Posizione <<C1>>
Assistente Tecnico: esegue operazioni di rilevanza tecnica riferita alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni sovraintendendo all’esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l’osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alle predisposizione di capitolati, alle attività di studi e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Personale amministrativo: Impiegato di concetto.
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale - anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali elettronici o di altra tecnologia, anche informatica - quali, ad esempio, ricezione e l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Posizione <<C2>>
Posizione <<C3>>
Posizione <<C4>>
L’inquadramento nelle posizioni C1, C2, C3 e C4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA <<D>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale.
Posizione <<D>>
Profili professionali
Collaboratori professionali sanitari
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali di tale personale si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione di leggi e regolamenti a fianco di ciascuno indicati:
Personale infermieristico:
Infermiere: Dm 14/9/94, n.739;
Ostetrica: Dm 14/9/94, n.740;
Dietista: Dm 14/9/94, n.744;
Assistente sanitario: Dm 17/1/97, n.69;
Infermiere pediatrico: Dm 17/1/97, n.70;
Podologo: Dm 14/9/94, n.666;
Igienista dentale: Dm 14/9/94, n.669.
Personale tecnico sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: Dm 14/9/94, n.745;
Tecnico sanitario di radiologia medica: Dm 14/9/94, n.746;
Tecnico di neurofisiopatologia: Dm 15/3/95, n.183;
Tecnico ortopedico: Dm 14/9/94, n.665;
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: Dm 27/7/98, n.316;
Odontotecnico: Art.11 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e Dm 23 aprile 1992;
Ottico: Art.12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e Dm 23 aprile 1992.
Personale della riabilitazione
Tecnico audiometrista: Dm 4/9/94, n.667;
Tecnico audioprotesista: Dm 14/9/94, n.668;
Fisioterapista: Dm 14/9/94, n.741;
Logopedista: Dm 14/9/94, n.742;
Ortottista: Dm 14/9/94, n.743;
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: Dm 17/1/97, n.56;
Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: Dm 17/1/97, n.57;
Terapista occupazionale: Dm 17/1/97, n.136;
Massaggiatore non vedente: Legge 19 maggio 1971, n. 403;
Educatore professionale: Dm 8 ottobre 1998, n.520.
Assistente sociale
I contenuti e le attribuzioni del profilo di Assistente sociale sono quelli previsti dall’art.1 della Legge 23 marzo 1993, n.84.
Collaboratore tecnico - professionale
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell’ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo
Svolge attività amministrative che comportano un’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito.
Posizione <<D1>>
Posizione <<D2>>
Le qualifiche di tale posizione comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l’elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità in ordine alle direttive impartite per il perseguimento degli obiettivi fissati.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea.
Posizione <<D3>>
Posizione <<D4>>
L’inquadramento nelle posizione D1, D3 e D4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA <<DS>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta.
Posizione <<DS>>
Coordinatore
Coordina l’attività del personale assegnato nell’unità operativa cui è preposto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Posizione <<DS1>>
Posizione <<DS2>>
Posizione <<DS3>>
Posizione <<DS4>>
CATEGORIA <<E>>
Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio.
Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea.
Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non medici non sono articolate in tre posizioni funzionali, l'inquadramento va effettuata nella prima posizione E, fatta salva l’eventuale maggiore qualifica già attribuita dalla Struttura.
Posizione <<E>>
Posizione <<E1>>
Posizione <<E2>>
L’inserimento nelle posizioni economiche E, E1 e E2 avverrà in rapporto al modello organizzativo e alla dimensione della Struttura sanitaria.
Art. 52 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l’aggiornamento del sistema di classificazione
Al fine di valutare i risultati dell’applicazione dell’attuale sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze del settore le parti concordano di costituire una commissione paritetica, che inizierà i suoi lavori entro 31/12/2004. A tale commissione è rinviata anche la valutazione dell’introduzione di nuove figure professionali previste dal Ministero della Salute.
Art. 53 - Una tantum
Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di Indennità di vacanza contrattuale, al personale in servizio alla data della firma del presente contratto competono, a titolo di una tantum, per il periodo gennaio 2002 – dicembre 2003, le somme lorde indicate di seguito, per posizione economica.
POSIZIONI
ECONOMICHE IMPORTI in euro
al netto dell’IVC
A
942,00
A1
963,00
A2
988,00
A3
1001,00
A4
1012,00
B
1004,00
B1
1029,00
B2
1064,00
B3
1084,00
B4
1103,00
C
1150,00
C1
1182,00
C2
1228.00
C3
1269,00
C4
1335,00
D
1249,00
D1
1295,00
D2
1334,00
D3
1369,00
D4 1401,00
E 1401,00
E1 1835,00
E2 2149,00
Al personale di cui sopra, assunto successivamente all’1/1/2002, l’una tantum sarà determinata in proporzione al periodo di servizio maturato.
Le suddette somme saranno liquidate:
- il 50% alla sottoscrizione del presente CCNL;
- il restante 50% entro maggio 2005.
Art. 54 - Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR)
Per il personale degli Ospedali classificati, Presidi, Case di cura, IRCCS, (ex Ospedali classificati o ex Case di cura) l’EADR è così determinato:
Posizioni Economiche
da A a B4 da C a D2 da D3 a E2
euro 247,90 euro 309,87 euro 371,85
Gli importi dell’EADR sopra indicati non riguardano le figure professionali che hanno fruito del passaggio di categoria, ai sensi dei CCNL 2000-2001 e 2002-2003, per le quali l’importo dell’EADR rimane così determinato:
da D a D2 da D3 a DS4
Euro 154,94 euro 216,91
Per il personale delle Strutture e delle figure professionali non comprese nei due commi precedenti l’EADR è pari a euro 154,94.
Art. 55 - Indennità integrativa speciale (contingenza)
I valori dell’Indennità Integrativa Speciale (contingenza) sono conglobati e ricompresi, a far data dal 31 dicembre 2003 , nella retribuzione tabellare di cui all’art.50.
Art. 56 - Retribuzione individuale di anzianità ad personam
I trattamenti retributivi individuali di anzianità sono globalmente congelati e bloccati nella misura complessiva spettante al 31/12/90, per cui nessun ulteriore incremento economico sarà maturato a partire dall’1/1/91, non venendosi più, quindi, a maturare, da tale data, alcun altro scatto aggiuntivo di anzianità per i futuri bienni a favore del dipendente.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori aumenti aziendali concessi entro il 31/12/93.
Art. 57 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore
Nel caso di passaggio alla categoria superiore, eventuali assegni ad personam uguali o superiori al valore tabellare della prima posizione economica utile possono concorrere all’inquadramento nella posizione economica stessa.
Art. 58 - Paga giornaliera e oraria
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:
retribuzione come da relativa posizione;
retribuzione individuale di anzianità ad personam;
EADR;
assegno ad personam;
indennità per mansioni superiori.
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l’orario di lavoro di 38 ore.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
Art. 59 - Lavoro supplementare e straordinario
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria.
Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.
Art. 60 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 euro lorde per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
Art. 61 - Indennità
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
Indennità di rischio da radiazioni. Al personale classificato di categoria "A" da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a euro 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
Indennità di profilassi antitubercolare. Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche un’indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di euro 0,16 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla Legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni;
Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta un’"indennità notturna" rideterminata nella misura unica uguale per tutti di euro 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un’indennità rideterminata in euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
I nuovi valori delle indennità decorrono dal 31/12/2003.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un’indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Altre indennità
Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su tre turni, compete un’indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50 giornaliere.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro 4,13 giornaliere.
L'indennità prevista al punto 2 della presente lettera d), maggiorata di euro 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di euro 1,03.
Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per l’ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete un’indennità giornaliera legata all’effettuazione dei turni di servizio programmati pari a euro 2,06. Tale indennità non è cumulabile con l’indennità prevista dalla presente lettera d) al precedente punto 1.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.
Indennità per l’assistenza domiciliare.
Al fine di migliorare l’assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dal 31/12/2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete un’indennità giornaliera, nella misura sottoindicata, per ogni giorno di servizio prestato:
Personale appartenente alla categoria A- B- B1 iniziale: euro 2,58 lordi;
Personale appartenente alla categoria B, dalla posizione economica B2, C, D, DS: euro 5,16 lordi.
L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate o alle quote di giornata in cui viene erogata la prestazione.
L’indennità entra a far parte della nozione di retribuzione.
Art. 62 - Indennità di funzione di coordinamento
Viene riconosciuta la possibilità, alla stregua della discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale della Struttura sanitaria, di conferire al personale sanitario e assistenti sociali, inquadrati in categoria D alla data del 1° settembre 2001, la funzione di coordinamento dell’attività di determinati servizi e/o del personale assegnato all’unità lavorativa cui è preposto. L’assegnazione del predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa informazione alle Rappresentanze sindacali.
Al personale cui è affidato l’incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un’indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il venir meno della funzione.
La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il controllo del personale dell’unità operativa cui si è preposti, con facoltà di iniziative, di programmazione e di proposta nell’ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.
Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni al 31/8/2001 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo anch’esse già inquadrate nella categoria D, l’indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità, non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.
In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di coordinamento – in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata un’indennità di funzione in parte variabile, previo accordo sui criteri, sino ad un massimo di ulteriori euro 129,11 mensili, revocabile secondo gli stessi criteri sopra indicati.
Art. 63 - Indennità specifiche
Sono confermate le seguenti indennità specifiche risultanti dal processo di riclassificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento nello stipendio base delle indennità professionali e dalla rideterminazione dell’indennità di contingenza.
Dette indennità lorde, annue, da ripartire in 12 mesi, competono a far tempo dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio al personale in servizio e di nuova assunzione, secondo la qualifica attribuita.
Le stesse, ove spettanti, sono rideterminate nella misura prevista dalla tabella sottostante nel caso di passaggio a posizione economica superiore o a diversa qualifica:
Infermiere generico, puericultrici, massaggiatore, massofisioterapisti eventualmente non inquadrati in D, e infermiere psichiatrico con un anno di corso
Posizione C/C1/C2/C3/C4 euro 516,45
Infermiere
Posizione D euro 428,66
Infermiere psichiatrico con due anni di scuola, infermiere pediatrico
Posizione D euro 428,66
Assistente sanitario
Posizione D euro 428,66
Ostetrica
Posizione D euro 428,66
Ostetrica con 8 anni di anzianità (con esclusione del personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto)
Posizioni D1/D2/D3/D4 euro 1.239,50
Coordinatore amministrativo
Posizione D2 euro 87,79
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico
Posizione DS euro 428,66
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 20 anni di anzianità.
Posizione DS1 euro 428,66
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 25 anni di anzianità.
Posizione DS2 euro 428,66
Dirigente di area riabilitativa in struttura con internato (già Responsabile)
Posizione DS4 euro 87,79
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Casa di cura con oltre 250 p.l. e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, da 121 a 150 p.l.
Posizione D4 euro 87,79
Analista di sistemi elettronici
Posizione D4 euro 87,79
Art. 64 - Indennità professionali
Al personale riclassificato nella categoria E, secondo la qualifica attribuita, spettano le seguenti indennità professionali, annue, ripartite per 12 mesi:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto
Posizioni E/E1 euro 2.003,85
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto con 5 anni di anzianità
Posizioni E/E1 euro 2.871,50
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi
Posizione E euro 4.018,03
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, - con 5 anni anzianità
Posizione E euro 4.901,17
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S. e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto
Posizione E euro 2.003,85
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S. e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, con 5 anni di anzianità
Posizione E euro 2.871,50
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S. e Presidi con oltre 200 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 200 posti letto, Vicedirettore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi
Posizioni E1/E2 euro 5.877,28
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista
Posizione E1 euro 5.438,29
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista di Ospedali Classificati, Presidi e IRCCS
Posizione E1 euro 7194,24
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 251 a 500 posti letto
Posizione E2 euro 4.141,98
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 500 posti letto
Posizione E2 euro 6.765,58
Direttore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate
Posizione E2 euro 6.765,58
Direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista
Posizione E2 euro 7.571,26
Art. 65 - Premio di incentivazione
A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.
Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute.
Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative.
Art. 66 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: tabellare annuo di cui all’art.50 come da posizione economica diviso dodici e retribuzione individuale di anzianità.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
Art. 67 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga, in cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario, stipendio, retribuzione individuale di anzianità, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
In caso di pagamento in contanti qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
In conformità alle normative vigenti, resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.
Art. 68 - Vitto e alloggio
Qualora usufruisca dell’alloggio fornito dalla Struttura, il dipendente è tenuto ad un contributo di euro 46,48 mensili; qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari a euro 1,55 per ogni pasto.
E’ fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Art. 69 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'Amministrazione, comprese quelle della manutenzione ordinaria.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 70 - Attività sociali, culturali, ricreative
Le attività culturali, ricreative e sociali, promosse nei Presidi o Strutture, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art.11 dello Statuto dei lavoratori.
Per l'attuazione delle suddette attività ogni anno le Organizzazioni regionali datoriali e sindacali si incontreranno per determinare le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma precedente.
TITOLO VIII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 71 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
per dimissioni del lavoratore;
per morte del lavoratore;
per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.
Art. 72 - Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni trenta di calendario per tutto il personale dipendente.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73.
Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge:
retribuzione come da posizione economica;
retribuzione individuale di anzianità ad personam;
elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR);
indennità per mansioni superiori;
indennità di coordinamento non revocabile;
superminimi;
assegni ad personam;
indennità specifiche;
indennità professionali;
premio di incentivazione;
tredicesima mensilità;
indennità sostitutiva del preavviso
Art. 74 - Previdenza complementare
Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell’ospedalità privata ai sensi della normativa vigente.
Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.
Art. 75 - Indennità in caso di decesso
In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.72-73 del presente contratto (preavviso, anzianità) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell'art.2122 c.c.. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
Art. 76 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione riconsegnerà al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro
Art. 51 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
Posizione A:
Addetti alle pulizie, Operaio qualificato, addetto alla piscina, commesso, ausiliario.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che già hanno assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Bagnino ADDETTO ALLA PISCINA
Telefonista COMMESSO
Addetto/a alla cucina AUSILIARIO
Addetto/a al guardaroba AUSILIARIO
Lavandaio/a AUSILIARIO
Disinfettatore AUSILIARIO
Ausiliario di assistenza per anziani AUSILIARIO
Ausiliario Socio Sanitario AUSILIARIO
Posizione A1:
Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria.
Posizione A2:
Il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.
Aiuto cuoco, Ausiliario specializzato.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione A3.
Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione:
Ausiliario socio sanitario specializzato AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Addetto all'assistenza per anziani AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Assistente bambini AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Assistente ed Accompagnatore per disabili AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli Ausiliari specializzati con le seguenti denominazioni: Ausiliari socio sanitari specializzati, Addetto all'assistenza per anziani, Assistente bambini, Assistente ed Accompagnatore per disabili sono inquadrati nella posizione A3.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione A4.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B:
Impiegato d'ordine, Centralinista, Portiere centralinista, Operaio specializzato, Operatore di centri elettronici, Autista, Operaio Manutentore, Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (OTA), Cuoco, Assistente socio-sanitario con funzioni educative, Assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno, Ausiliari socio-sanitari specializzati già inquadrati al 4° livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che hanno già assunto la denominazione a fianco indicata:
Operaio ad alta specializzazione,
Operaio tecnico OPERAIO SPECIALIZZATO
Perforatore OPERATORE DI CENTRI ELETTRONICI
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B1:
Impiegato d’ordine con 5 anni di anzianità, Cuoco con 10 anni di anzianità, nella stessa qualifica e nella stessa Struttura.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B2:
Operatore socio sanitario, Autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza, Animatore, Tecnico di attività motoria in acqua, Impiantista.
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la denominazione a fianco indicata:
Impiantista OPERAIO IMPIANTISTA
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B3:
Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), Insegnante (senza titolo specifico), ad esaurimento, Istruttore di nuoto, Assistente per l'infanzia, Capocuoco, Autista di ambulanza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B4:
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente CCNL gli educatori senza titolo specifico con quindici anni di servizio maturati nella stessa struttura sono inquadrati dalla posizione B3 alla posizione B4.
Successivamente l’inquadramento avviene al compimento di cinque anni di anzianità nella medesima struttura, gli anni già maturati alla sottoscrizione del presente contratto saranno computati in ragione di un terzo.
Fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C:
A decorrere dal 1° gennaio 2005 gli educatori senza titolo specifico con diploma di scuola media superiore, già inquadrati in posizione economica B4 e quelli con 15 anni di servizio nella medesima struttura, sono inquadrati in categoria C.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
L’impiegato amministrativo di concetto, infermiere psichiatrico con un anno di scuola, programmatore di centro elettronico, insegnante corsi formazione professionale, puericultrice, infermiere generico, massaggiatore (ad esaurimento), massofisioterapista, autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza (Accordo Ministero Salute e Regioni del 22 maggio 2003), Operatore tecnico coordinatore Capo servizi operai, Cuoco diplomato con titolo di scuola alberghiera, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Posizione C1:
Impiegato amministrativo di concetto, al compimento di cinque anni di anzianità nella medesima struttura e nella medesima qualifica, gli anni già maturati alla data della sottoscrizione del presente CCNL saranno computati in ragione di un terzo.
Assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata – capo servizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C2:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C3:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C4:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione

personale infermieristico (infermiere, infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale, cappellano.
Collaboratore amministrativo
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Collaboratore direttivo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Posizione D1:
Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D2:
Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale. Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Capo servizio e ufficio amministrativo in struttura sanitaria fino a 250 p.l., di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS fino a 120 p.l.
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Coadiutore amministrativo COORDINATORE AMMINISTRATIVO
Posizione D3:
Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale. Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D4:
Capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con oltre 250 posti letto, e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi da 121 a 150 p.l.; Analista di sistemi elettronici.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione DS:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, che al 31 agosto 2001 svolgevano attività di coordinamento vengono inquadrati in DS con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Il restante personale della posizione economica D incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS1:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, con 20 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D1, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D1 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS1, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D1 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS1, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS2:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, con 25 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D2, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D2 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS2, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D2 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS2, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS3:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, con 30 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D3, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D3 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS3, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D3 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS3, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS4:
Dirigente di area infermieristica (già C.S.S.A., R.A.I.), tecnica e riabilitativa (già responsabile di area riabilitativa in struttura con internato).
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione E:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto, Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi.
Posizione E1:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto, Capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, Vicedirettore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista.
Posizione E2:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 250 posti letto, Direttore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate, Direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista. Tutti i passaggi alla posizione economica superiore determinati dal maturare di una prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la prescritta anzianità.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
CATEGORIA <<A>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell’ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia.
Posizione <<A/A1>>
Le qualifiche di posizione comportano l’esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l’uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate, nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di assegnazione.
L’autonomia operativa si limita all’esecuzione dei compiti assegnati nell’ambito di istruzioni ricevute.
L’attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, nell’area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura.
Posizione <<A2>>
Le qualifiche di questa posizione comportano attività esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiatura e della testata del letto. Provvedono al trasporto degli infermi, se in barella o in carrozzella, e al loro accompagnamento e custodia se deambulanti; collaborano con il personale infermieristico nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati; prendono parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione ovvero esperienze di mestiere.
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all’igiene personale del paziente).
Posizione <<A3>>
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all’igiene personale del paziente).
CATEGORIA <<B>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
- Conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- Capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- Autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.
Requisiti culturali e professionali:
Possesso di licenza della scuola dell’obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica.
Per l’OTA, il titolo specifico é quello previsto dal Dm 295/91, così come recepito negli Accordi del 25/11/91 e del 6/12/91, che fanno parte integrante del presente contratto (Allegato 5).
Posizione <<B/B1>>
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d’ordine, di vigilanza e controllo, di carattere assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell’ambito di procedure o prassi definite.
La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete.
A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano:
Assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l’autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l’esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
Conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
Funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
Conduzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali;
Conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite;
Attività di segreteria, di dattilografia, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati;
Conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi in genere.
Posizione <<B2>>
Comprende posizioni di lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d’insegnamento e di supplenza all’anziano ed al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l’espletamento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili.
Operatore Socio Sanitario: svolge le attività descritte dall’Accordo Conferenza-Stato Regioni del 22/2/2001, pubblicato in G.Uff. n.91 del 19 aprile 2001, così come recepito in sede regionale.
Posizione <<B3>>
Appartengono, inoltre, alla posizione i lavoratori con particolare specializzazione; collaborano alla redazione della programmazione delle attività con responsabilità diretta nell’attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte.
Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori, nonché l’assunzione di responsabilità per il loro operato.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici; essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell’area.
Le posizioni lavorative comportano:
- Conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta;
- Coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- Mansioni esecutive senza valutazioni di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabilito.
Posizione <<B4>>
Gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di anzianità di servizio maturata alla data dell’entrata in vigore del presente CCNL.
L’inquadramento nella posizione B4 potrà avvenire anche al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA <<C>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Posizione <<C>>
Le qualifiche di questa posizione comportano:
- l'esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un'attività omogenea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
- conoscenza di tecniche particolari nonché l'impiego di apparecchiature anche complesse.
Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di operatori a minor contenuto professionale.
Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma abilitante all'esercizio della professione, ove previsto.
Profili professionali
Personale tecnico: Programmatore.
Provvede, nell’ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura l’aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione; garantisce, per quanto di competenza, il corretto utilizzo dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
Educatore: senza titolo specifico, con diploma di scuola media superiore già inquadrati in posizione economica B4 sono inquadrati in categoria C.
Posizione <<C1>>
Assistente Tecnico: esegue operazioni di rilevanza tecnica riferita alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni sovraintendendo all’esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l’osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alle predisposizione di capitolati, alle attività di studi e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Personale amministrativo: Impiegato di concetto.
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale - anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali elettronici o di altra tecnologia, anche informatica - quali, ad esempio, ricezione e l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Posizione <<C2>>
Posizione <<C3>>
Posizione <<C4>>
L’inquadramento nelle posizioni C1, C2, C3 e C4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA <<D>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale.
Posizione <<D>>
Profili professionali
Collaboratori professionali sanitari
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali di tale personale si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione di leggi e regolamenti a fianco di ciascuno indicati:
Personale infermieristico:
Infermiere: Dm 14/9/94, n.739;
Ostetrica: Dm 14/9/94, n.740;
Dietista: Dm 14/9/94, n.744;
Assistente sanitario: Dm 17/1/97, n.69;
Infermiere pediatrico: Dm 17/1/97, n.70;
Podologo: Dm 14/9/94, n.666;
Igienista dentale: Dm 14/9/94, n.669.
Personale tecnico sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: Dm 14/9/94, n.745;
Tecnico sanitario di radiologia medica: Dm 14/9/94, n.746;
Tecnico di neurofisiopatologia: Dm 15/3/95, n.183;
Tecnico ortopedico: Dm 14/9/94, n.665;
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: Dm 27/7/98, n.316;
Odontotecnico: Art.11 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e Dm 23 aprile 1992;
Ottico: Art.12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e Dm 23 aprile 1992.
Personale della riabilitazione
Tecnico audiometrista: Dm 4/9/94, n.667;
Tecnico audioprotesista: Dm 14/9/94, n.668;
Fisioterapista: Dm 14/9/94, n.741;
Logopedista: Dm 14/9/94, n.742;
Ortottista: Dm 14/9/94, n.743;
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: Dm 17/1/97, n.56;
Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: Dm 17/1/97, n.57;
Terapista occupazionale: Dm 17/1/97, n.136;
Massaggiatore non vedente: Legge 19 maggio 1971, n. 403;
Educatore professionale: Dm 8 ottobre 1998, n.520.
Assistente sociale
I contenuti e le attribuzioni del profilo di Assistente sociale sono quelli previsti dall’art.1 della Legge 23 marzo 1993, n.84.
Collaboratore tecnico - professionale
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell’ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo
Svolge attività amministrative che comportano un’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito.
Posizione <<D1>>
Posizione <<D2>>
Le qualifiche di tale posizione comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l’elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità in ordine alle direttive impartite per il perseguimento degli obiettivi fissati.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea.
Posizione <<D3>>
Posizione <<D4>>
L’inquadramento nelle posizione D1, D3 e D4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA <<DS>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta.
Posizione <<DS>>
Coordinatore
Coordina l’attività del personale assegnato nell’unità operativa cui è preposto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Posizione <<DS1>>
Posizione <<DS2>>
Posizione <<DS3>>
Posizione <<DS4>>
CATEGORIA <<E>>
Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio.
Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea.
Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non medici non sono articolate in tre posizioni funzionali, l'inquadramento va effettuata nella prima posizione E, fatta salva l’eventuale maggiore qualifica già attribuita dalla Struttura.
Posizione <<E>>
Posizione <<E1>>
Posizione <<E2>>
L’inserimento nelle posizioni economiche E, E1 e E2 avverrà in rapporto al modello organizzativo e alla dimensione della Struttura sanitaria.
Art. 52 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l’aggiornamento del sistema di classificazione
Al fine di valutare i risultati dell’applicazione dell’attuale sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze del settore le parti concordano di costituire una commissione paritetica, che inizierà i suoi lavori entro 31/12/2004. A tale commissione è rinviata anche la valutazione dell’introduzione di nuove figure professionali previste dal Ministero della Salute.
Art. 53 - Una tantum
Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di Indennità di vacanza contrattuale, al personale in servizio alla data della firma del presente contratto competono, a titolo di una tantum, per il periodo gennaio 2002 – dicembre 2003, le somme lorde indicate di seguito, per posizione economica.
POSIZIONI
ECONOMICHE IMPORTI in euro
al netto dell’IVC
A
942,00
A1
963,00
A2
988,00
A3
1001,00
A4
1012,00
B
1004,00
B1
1029,00
B2
1064,00
B3
1084,00
B4
1103,00
C
1150,00
C1
1182,00
C2
1228.00
C3
1269,00
C4
1335,00
D
1249,00
D1
1295,00
D2
1334,00
D3
1369,00
D4 1401,00
E 1401,00
E1 1835,00
E2 2149,00
Al personale di cui sopra, assunto successivamente all’1/1/2002, l’una tantum sarà determinata in proporzione al periodo di servizio maturato.
Le suddette somme saranno liquidate:
- il 50% alla sottoscrizione del presente CCNL;
- il restante 50% entro maggio 2005.
Art. 54 - Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR)
Per il personale degli Ospedali classificati, Presidi, Case di cura, IRCCS, (ex Ospedali classificati o ex Case di cura) l’EADR è così determinato:
Posizioni Economiche
da A a B4 da C a D2 da D3 a E2
euro 247,90 euro 309,87 euro 371,85
Gli importi dell’EADR sopra indicati non riguardano le figure professionali che hanno fruito del passaggio di categoria, ai sensi dei CCNL 2000-2001 e 2002-2003, per le quali l’importo dell’EADR rimane così determinato:
da D a D2 da D3 a DS4
Euro 154,94 euro 216,91
Per il personale delle Strutture e delle figure professionali non comprese nei due commi precedenti l’EADR è pari a euro 154,94.
Art. 55 - Indennità integrativa speciale (contingenza)
I valori dell’Indennità Integrativa Speciale (contingenza) sono conglobati e ricompresi, a far data dal 31 dicembre 2003 , nella retribuzione tabellare di cui all’art.50.
Art. 56 - Retribuzione individuale di anzianità ad personam
I trattamenti retributivi individuali di anzianità sono globalmente congelati e bloccati nella misura complessiva spettante al 31/12/90, per cui nessun ulteriore incremento economico sarà maturato a partire dall’1/1/91, non venendosi più, quindi, a maturare, da tale data, alcun altro scatto aggiuntivo di anzianità per i futuri bienni a favore del dipendente.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori aumenti aziendali concessi entro il 31/12/93.
Art. 57 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore
Nel caso di passaggio alla categoria superiore, eventuali assegni ad personam uguali o superiori al valore tabellare della prima posizione economica utile possono concorrere all’inquadramento nella posizione economica stessa.
Art. 58 - Paga giornaliera e oraria
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:
retribuzione come da relativa posizione;
retribuzione individuale di anzianità ad personam;
EADR;
assegno ad personam;
indennità per mansioni superiori.
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l’orario di lavoro di 38 ore.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
Art. 59 - Lavoro supplementare e straordinario
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria.
Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.
Art. 60 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 euro lorde per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
Art. 61 - Indennità
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
Indennità di rischio da radiazioni. Al personale classificato di categoria "A" da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a euro 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
Indennità di profilassi antitubercolare. Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche un’indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di euro 0,16 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla Legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni;
Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta un’"indennità notturna" rideterminata nella misura unica uguale per tutti di euro 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un’indennità rideterminata in euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
I nuovi valori delle indennità decorrono dal 31/12/2003.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un’indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Altre indennità
Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su tre turni, compete un’indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50 giornaliere.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro 4,13 giornaliere.
L'indennità prevista al punto 2 della presente lettera d), maggiorata di euro 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di euro 1,03.
Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per l’ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete un’indennità giornaliera legata all’effettuazione dei turni di servizio programmati pari a euro 2,06. Tale indennità non è cumulabile con l’indennità prevista dalla presente lettera d) al precedente punto 1.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.
Indennità per l’assistenza domiciliare.
Al fine di migliorare l’assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dal 31/12/2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete un’indennità giornaliera, nella misura sottoindicata, per ogni giorno di servizio prestato:
Personale appartenente alla categoria A- B- B1 iniziale: euro 2,58 lordi;
Personale appartenente alla categoria B, dalla posizione economica B2, C, D, DS: euro 5,16 lordi.
L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate o alle quote di giornata in cui viene erogata la prestazione.
L’indennità entra a far parte della nozione di retribuzione.
Art. 62 - Indennità di funzione di coordinamento
Viene riconosciuta la possibilità, alla stregua della discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale della Struttura sanitaria, di conferire al personale sanitario e assistenti sociali, inquadrati in categoria D alla data del 1° settembre 2001, la funzione di coordinamento dell’attività di determinati servizi e/o del personale assegnato all’unità lavorativa cui è preposto. L’assegnazione del predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa informazione alle Rappresentanze sindacali.
Al personale cui è affidato l’incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un’indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il venir meno della funzione.
La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il controllo del personale dell’unità operativa cui si è preposti, con facoltà di iniziative, di programmazione e di proposta nell’ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.
Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni al 31/8/2001 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo anch’esse già inquadrate nella categoria D, l’indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità, non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.
In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di coordinamento – in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata un’indennità di funzione in parte variabile, previo accordo sui criteri, sino ad un massimo di ulteriori euro 129,11 mensili, revocabile secondo gli stessi criteri sopra indicati.
Art. 63 - Indennità specifiche
Sono confermate le seguenti indennità specifiche risultanti dal processo di riclassificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento nello stipendio base delle indennità professionali e dalla rideterminazione dell’indennità di contingenza.
Dette indennità lorde, annue, da ripartire in 12 mesi, competono a far tempo dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio al personale in servizio e di nuova assunzione, secondo la qualifica attribuita.
Le stesse, ove spettanti, sono rideterminate nella misura prevista dalla tabella sottostante nel caso di passaggio a posizione economica superiore o a diversa qualifica:
Infermiere generico, puericultrici, massaggiatore, massofisioterapisti eventualmente non inquadrati in D, e infermiere psichiatrico con un anno di corso
Posizione C/C1/C2/C3/C4 euro 516,45
Infermiere
Posizione D euro 428,66
Infermiere psichiatrico con due anni di scuola, infermiere pediatrico
Posizione D euro 428,66
Assistente sanitario
Posizione D euro 428,66
Ostetrica
Posizione D euro 428,66
Ostetrica con 8 anni di anzianità (con esclusione del personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto)
Posizioni D1/D2/D3/D4 euro 1.239,50
Coordinatore amministrativo
Posizione D2 euro 87,79
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico
Posizione DS euro 428,66
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 20 anni di anzianità.
Posizione DS1 euro 428,66
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 25 anni di anzianità.
Posizione DS2 euro 428,66
Dirigente di area riabilitativa in struttura con internato (già Responsabile)
Posizione DS4 euro 87,79
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Casa di cura con oltre 250 p.l. e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, da 121 a 150 p.l.
Posizione D4 euro 87,79
Analista di sistemi elettronici
Posizione D4 euro 87,79
Art. 64 - Indennità professionali
Al personale riclassificato nella categoria E, secondo la qualifica attribuita, spettano le seguenti indennità professionali, annue, ripartite per 12 mesi:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto
Posizioni E/E1 euro 2.003,85
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto con 5 anni di anzianità
Posizioni E/E1 euro 2.871,50
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi
Posizione E euro 4.018,03
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, - con 5 anni anzianità
Posizione E euro 4.901,17
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S. e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto
Posizione E euro 2.003,85
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S. e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, con 5 anni di anzianità
Posizione E euro 2.871,50
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S. e Presidi con oltre 200 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 200 posti letto, Vicedirettore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi
Posizioni E1/E2 euro 5.877,28
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista
Posizione E1 euro 5.438,29
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista di Ospedali Classificati, Presidi e IRCCS
Posizione E1 euro 7194,24
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 251 a 500 posti letto
Posizione E2 euro 4.141,98
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 500 posti letto
Posizione E2 euro 6.765,58
Direttore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate
Posizione E2 euro 6.765,58
Direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista
Posizione E2 euro 7.571,26
Art. 65 - Premio di incentivazione
A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.
Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute.
Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative.
Art. 66 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: tabellare annuo di cui all’art.50 come da posizione economica diviso dodici e retribuzione individuale di anzianità.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
Art. 67 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga, in cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario, stipendio, retribuzione individuale di anzianità, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
In caso di pagamento in contanti qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
In conformità alle normative vigenti, resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.
Art. 68 - Vitto e alloggio
Qualora usufruisca dell’alloggio fornito dalla Struttura, il dipendente è tenuto ad un contributo di euro 46,48 mensili; qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari a euro 1,55 per ogni pasto.
E’ fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Art. 69 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'Amministrazione, comprese quelle della manutenzione ordinaria.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 70 - Attività sociali, culturali, ricreative
Le attività culturali, ricreative e sociali, promosse nei Presidi o Strutture, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art.11 dello Statuto dei lavoratori.
Per l'attuazione delle suddette attività ogni anno le Organizzazioni regionali datoriali e sindacali si incontreranno per determinare le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma precedente.
TITOLO VIII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 71 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
per dimissioni del lavoratore;
per morte del lavoratore;
per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.
Art. 72 - Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni trenta di calendario per tutto il personale dipendente.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73.
Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge:
retribuzione come da posizione economica;
retribuzione individuale di anzianità ad personam;
elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR);
indennità per mansioni superiori;
indennità di coordinamento non revocabile;
superminimi;
assegni ad personam;
indennità specifiche;
indennità professionali;
premio di incentivazione;
tredicesima mensilità;
indennità sostitutiva del preavviso
Art. 74 - Previdenza complementare
Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell’ospedalità privata ai sensi della normativa vigente.
Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.
Art. 75 - Indennità in caso di decesso
In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.72-73 del presente contratto (preavviso, anzianità) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell'art.2122 c.c.. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
Art. 76 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione riconsegnerà al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro
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13 Anni 4 Mesi fa #67858
da chiccoss
Risposta da chiccoss al topic Re: contratto cat.A3 info !!!!
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