Mobilità volontaria: il nulla osta non è piú necessario. Questo prevede la Legge di conversione del D.l. 80/2021, cd. “Reclutamento”.
Con la conversione in legge del D.L. 80/2021 viene meno l'obbligo del nulla osta rilasciato dall'amministrazione cedente. Vale per tutti ma non per Infermieri e OSS (e personale del SSN).
Una misura attesa da anni e che finalmente si è concretizzata con la conversione in legge del D.L. 80/2021. I dipendenti pubblici non dovranno piú chiedere il nulla osta alla propria amministrazione per la mobilità volontaria.
Infermieri e OSS ancora in ostaggio
Quando stavamo quasi per esultare per la "recente conquista" siamo stati gelati dal paragrafo riguardante l'eslusione del personale delle aziende e enti del SSN.
La legge si applica a tutti i dipendenti pubblici tranne al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Infermieri e OSS (e tutto il personale del SSN) gli "Eroi", ancora una volta vengono trattati a pesci in faccia. Per loro la possibilità del ritorno a casa dopo anni di servizio in aziende lontane dalla terra di origine, non è un diritto ma una concessione. Infermieri e oss saranno ancora ostaggio delle loro aziende che potranno concedere o negare il consenso a loro discrezione.
Infermieri e OSS evidentemente non hanno diritto a ricongiungersi con le proprie famiglie, coi propri cari. Non hanno diritto a lavorare a casa propria senza dovere ogni mese pagare metà del proprio stipendio in affitti e bollette.
Questa che a noi appare come una vera e propria discriminazione nei confronti del personale sanitario, deve essere subito affrontata e portata su tutti i tavoli di contrattazione.
Chiediamo pertanto alle associazioni di categoria e ai sindacati di categoria (soprattutto quelli infermieristici) di intervenire sulla questione visto anche l'inizio della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sanità pubblica.
Far rientrare a casa migliaia di lavoratori della sanità significa anche restituirgli buona parte del salario e di questi tempi, con i pochi aumenti che arriveranno col nuovo ccnl sanità, non è poca cosa.
Nel mentre non resta che prendere atto che infermieri e oss dovranno continuare a chiedere il nulla osta per poter avanzare la domanda di mobilità volontaria.
Di seguito un estratto del D.L 80/2021
Disciplina della mobilità (art. 3 commi 7-bis e ss.)
Sono confermate le modifiche apportate dall’art. 3 comma 7 del decreto legge 80/2021 alla disciplina della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del TUPI. Più in particolare, in base alla novella, la condizione del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza permane qualora si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Tali modifiche non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Con le modifiche apportate in sede di conversione l’art. 3 comma 7-bis prevede che le disposizioni in materia di mobilità (art. 30, comma 1, D.lgs. 165/2001) non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 unità di personale; ciò significa che tali enti non possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni.
Al contrario, gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, possono ricorrere alla mobilità, ma è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 5 per cento (anziché il 20 per cento) nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Mentre, per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento.
Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, qualora sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.
Sidebar Menu