Interrogazione sul mancato riconoscimento del lavoro gravoso all'operatore socio sanitario
La senatrice Barbara Guidolin ha interrogato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, sulla figura professione dell'operatore socio-sanitario.
L'attività degli OSS sarà presto inserita tra i lavori gravosi. L'apertura arriva direttamente dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando (PD) che rispondendo all'interrogazione della senatrice Barbara Guidolin (M%S) durante il question time di ieri, ha lasciato intendere che i lavori della commissione richiederanno solo qualche mese e comunque entro fine anno.
Nella stessa giornata che ha visto approdare definitivamente gli operatori socio sanitari nel ruolo socio sanitario, si apre dunque un nuovo capitolo che potrebbe portare presto il riconoscimento dell'attività degli OSS nel novero dei lavori gravosi. Si tratta sostanzialmente di correggere un errore risalente al 2018 quando lo status di lavoro gravoso venne riconosciuto a diverse categorie tra le quali gli OSA senza ricomprendere gli OSS.
Il ministro Orlando: “E' stata attivata la commissione tecnica per aggiornare gravosità occupazioni”. Possibile inserimento degli OSS
Il ministro Orlando nella sua risposta: Con particolare riferimento al riconoscimento, in quanto a funzioni e a gravosità delle mansioni, dell'operatore socio-sanitario (OSS), "si tratta di una professionalità che svolge, nell’ambito delle proprie competenze, importanti attività di assistenza, cura e prevenzione. Peraltro, a seguito dell’approvazione di un emendamento al decreto legge Sostegni bis, è stato riconosciuto l’inserimento della professione degli OSS nel ruolo socio-sanitario". Così il ministro del Lavoro rispondendo ad un question time al Senato.
"Non vi è dubbio che occorre procedere ad un aggiornamento della classificazione delle occupazioni gravose, al fine di considerare le specificità delle condizioni attuali di vita e di lavoro e garantire maggiore equità nel sistema dei benefici pensionistici. Non tutte le mansioni gravose e usuranti sono infatti oggi adeguatamente riconosciute e tutelate. Per questo ho ritenuto prioritario attivare la commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, istituita lo scorso novembre".
"Gli onorevoli interroganti - ha spiegato il ministro - pongono il tema della revisione della classificazione e specificazione delle categorie lavorative 'gravose' ai sensi del decreto interministeriale del 5 febbraio 2018, con particolare riferimento al riconoscimento, in quanto a funzioni e a gravosità delle mansioni, dell'operatore socio-sanitario (Oss)"
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Di seguito riportiamo il testo dell'interrogazione e in fondo all'articolo il video integrale con la risposta del ministro.
Ad oggi, purtroppo, il lavoro dell'operatore socio-sanitario non é riconosciuto come gravoso, e, di conseguenza, gli OSS non possono accedere al prepensionamento in presenza degli opportuni requisiti di legge.
Ed infatti, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 febbraio 2018, che ha provveduto alla specificazione delle professioni individuate alla lettera f) dell'allegato B della legge 205 del 2017, e, cioè, degli "addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza", ha inserito esclusivamente il codice Istat 5.4.4.3.
Questo ricomprende al suo interno la professione di operatore socio-assistenziale, c.d. OSA, ma non quella affine, in quanto a funzioni e a gravosità delle mansioni, dell'operatore socio-sanitario, indicata, invece, con il codice ISTAT 5.3.1.1.0.
Quindi, l'OSA può accedere al prepensionamento per aver svolto lavoro gravoso ed in presenza dei requisiti di legge, l'OSS invece, pur in presenza dei requisiti di legge, no.
Sottolineo che le due professioni differiscono esclusivamente per la maggiore formazione e responsabilità che caratterizza la figura dell'operatore socio-sanitario, ma quest'ultima attività è comunque contraddistinta da un elevato grado di fatica fisica e psichica.
Alcuni datori di lavoro per superare il problema hanno squalificato i dipendenti da OSS ad OSA, strada sicuramente pericolosa (potrebbe infatti avere conseguenze sul loro salario oltre a non essere in linea con le competenze acquisite) che non rende di certo giustizia degli anni già trascorsi nello svolgimento del lavoro di OSS.
E' perciò necessario superare questa ingiustificata disparità di trattamento, tra professioni molto simili.
Quindi ho chiesto al Ministro due cose:
- innanzitutto se sia a conoscenza di quanto esposto, nonché se ne sia a conoscenza la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, istituita dalla legge 160 del 2019, e quali valutazioni, sia lei, che la Commissione in parola, state facendo.
- Poi, se intenda porre in essere opportuni interventi di carattere normativo anche al fine di aggiornare e integrare le indicazioni di cui all'allegato A del suddetto decreto ministeriale 5 febbraio 2018, ricomprendendo così anche gli operatori sociosanitari.
Lavori gravosi (a luglio 2021)
I lavori gravosi sono esclusivamente le 11 categorie indicate nella lettera d del comma 179 della Legge 232/2016 ed elencati nell’allegato C più le seguenti 4: marittimi, pescatori, operai agricoli e siderurgici.
• operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia, della manutenzione degli edifici;
• conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
• conciatori di pelle e pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
• conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzati in turni;
• addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
• insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
• facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
• personale non qualificato addetto a servizi di pulizia;
• operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
• operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca, pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
• siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011;
• marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
Per chiedere l’anticipo pensionistico APE devono però anche essere anche dipendenti, con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi, e avere svolto da almeno 6 anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci «attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo».
Pensione anticipata lavori gravosi
Pensione con finestra mobile per lavori gravosi
Questi lavoratori, se maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021, hanno diritto all’APE Sociale: 12 mensilità, importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non superiore a 1500 euro, non soggetto a rivalutazione. Deve essere cessata l’attività lavorativa, non è compatibile con titolari di altri trattamenti pensionistici diretti, con trattamenti di sostegno al reddito connessi alla disoccupazione involontaria, ASDI, indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. E’ invece compatibile con redditi da lavoro dipendente fino a 8mila euro o da lavoro autonomo fino a 4.800 euro. Il beneficio decade nel caso in cui venga raggiunto il requisito per la pensione anticipata.
Se questi lavoratori sono anche precoci (un anno di contribuzione effettiva entro il 19esimo anno di età), possono andare in pensione con 41 anni di contributi.
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