Bonus di 100 euro per OSS e Infermieri
Con la busta paga di aprile scatta il Bonus di cento euro in busta paga per gli OSS e Infermieri
Ai titolari di reddito da lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo dell’anno precedente di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede.
Questa una delle misure contenuta nell’articolo 63 del Decreto “Cura Italia” a sostegno e riconoscimento di una presenza in servizio che la formulazione del lavoro agile più recente riconduce senza dubbio ad attività indifferibile da rendere in presenza e strettamente connessa all’emergenza sanitaria.
Dal 12 marzo, infatti, il lavoro agile è la modalità ordinaria con la quale prestare la propria attività lavorativa e tutto ciò che richiede la presenza, alla luce del rischio contagio che si conduce ogni relazione interpersonale, deve necessariamente ricondursi a ciò che non è differibile o strettamente necessario e che agli occhi del legislatore merita un riconoscimento quantificato in 100 euro per il mese di marzo e rapportato all’effettiva presenza.
Chi ne ha diritto: Il premio è riconosciuto ai titolati di reddito di lavoro dipendente in base all’articolo 49, comma 1, del Tuir, a significare che vanno esclusi i redditi assimilati e ogni altra fattispecie diversa e ulteriore rispetto a quella indicata dalla fonte legale.
Altra condizione legittimante il riconoscimento del premio è un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a 40mila euro, condizione che potrà essere verificata e accertata solo dopo l’emissione delle certificazioni uniche 2019 la cui scadenza a oggi non è stata prorogata. Si dovrà tenere conto altresì di eventuali altri redditi di pari natura percepiti dai lavoratori, elemento che diverrà certo in dichiarazione dei redditi.
I tempi di erogazione sono rispettati anche se il premio è corrisposto entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Istruzioni operative
Il premio va rapportato ai giorni di effettiva presenza in servizio a marzo 2020.
Essendo legato all’effettiva esposizione al rischio, non si ritiene debba essere riproporzionato ai lavoratori in regime di part time.
Inoltre, va corrisposto in via automatica nelle competenze di aprile, non concorre alla formazione di reddito e pertanto non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.
Il datore di lavoro, trattandosi di somme a carico dello Stato, le recupera attraverso l’istituto della compensazione, indicando il credito in sede di versamento nel modello F24.