Discussioni sui diritti dell'operatore socio sanitario OSS

Stranieri e diritto al pubblico impiego

  • cometarosa
  • Avatar di cometarosa Autore della discussione
  • Visitatori
  • Visitatori
14 Anni 1 Mese fa - 14 Anni 1 Mese fa #1235 da cometarosa
Stranieri e diritto al pubblico impiego è stato creato da cometarosa
Sentenza TAR Liguria n. 129/2001
I cittadini stranieri hanno diritto di essere assunti nel Pubblico Impiego a tempo indeterminato
N.129/2000 RGRN.399 RSANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

Sezione seconda

nelle persone dei Signori:
Santo BALBA Presidente
Raffaele PROSPERI Magistrato
Giuseppe SAPONE Magistrato est
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.129 del 2000 proposto da REHHAL OUDGHOUGH rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Faure presso il cui studio sito in Genova, Vico S. Matteo n.2/25, è elettivamente domiciliato;

CONTRO
l’ENTE OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Mottola ed elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell’avv. Svampa sito in Piazza Dante n.10;

per l’annullamento

1) del provvedimento n.464 del 1° dicembre 1999 con cui il Pressidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n.1 posto di infermiere professionale presso l’intimato Istituto ha escluso l’odierno ricorrente dalla partecipazione al suddetto concorso;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 marzo 2001 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Faure per il ricorrente e l’avv. Macciò, delegato dall’avv. Mottola, per il resistente istituto;
Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE del FATTO
L’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario in possesso del diploma di infermiere professionale, conseguito in Italia, con domanda datata 20/11/1999 ha chiesto di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per n.1 posto di infermiere professionale, bandito dal resistente istituto.

La suddetta istanza è stata rigettata con il gravato provvedimento avverso il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge;

2) Eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita l’intimata amministrazione prospettando in primis l’inammissibilità del proposto gravame per mancata e tempestiva impugnativa del bando di concorso e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 22 aprile 2001 il ricorso è stato assunto in decisione.

MOTIVI della DECISIONE
Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario in possesso del diploma di infermiere professionale, ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui l’intimata amministrazione non lo ha ammesso a partecipare al concorso pubblico per n.1 posto di infermiere professionale.
La contestata determinazione è stata adottata, ai sensi dell’art.2 del DPR n.487/1994, in quanto l’interessato non era in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea.

Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione con cui il resistente istituto prospetta l’inammissibilità del proposto gravame per mancata e tempestiva impugnativa del bando di concorso.

Al riguardo il Tribunale osserva che per giurisprudenza consolidata, la cui notorietà esime da ogni citazione, sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando solamente per le disposizioni che precludono in modo certo la partecipazione ad una procedura concorsuale.

Tale situazione non è riscontrabile nella vicenda in esame, in quanto se è incontestabile che era espressamente disposto il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea, è altrettanto incontestabile che era previsto che il predetto requisito non era necessario per i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani. Trattandosi quest’ultima di una clausola generica ed indeterminata, tale da non precludere ex ante

in modo certo la partecipazione del ricorrente al concorso de quo, non poteva, pertanto, ritenersi sussistente quell’immediata lesività del bando che ne legittimava un’autonoma impugnativa. Venendo all’esame di merito il punto cruciale della presente controversia concerne la possibilità per un cittadino extracomunitario residente in Italia, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti, di partecipare ad un pubblico concorso per l’assunzione in un ente pubblico.
Al riguardo il Tribunale osserva che se è incontestabile che il DPR 487 del 1994 prevede unicamente la partecipazione di cittadini italiani o di un altro paese dell’Unione Europea, è altrettanto inconfutabile che trattandosi di una norma regolamentare la stessa per tale aspetto potrebbe ritenersi implicitamente abrogata da norme successive intervenute a disciplinare la posizione giuridica dello straniero.

In merito è opportuno premettere che il cittadino extracomunitario può essere iscritto, sia pure a particolari condizioni, nelle liste di collocamento e, conseguentemente, può essere assunto presso pubbliche amministrazione che quelle liste utilizzano per la copertura di posti vacanti.
E’ da rilevare poi che l’art.2 del D.lgvo 286 del 1998 prevede espressamente che:
a) lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale gode in materia civile degli stessi diritti riconosciuti al cittadino italiano (c.2);
b) ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul T.N. è riconosciuta parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (C.3).
In tale contesto è evidente la finalità del legislatore di assicurare ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul T.N. lo stesso trattamento riservato ai lavoratori italiani, non solo allorchè il rapporto di lavoro si sia instaurato ma anche per quanto concerne l’astratta possibilità di instaurarlo.

D’altronde il limitare, come prospettato dall’intimata amministrazione, tale astratta possibilità solamente nei confronti dei datori di lavoro privati risulta essere palesemente illogico per violazione del fondamentale principio di eguaglianza, nonché in aperto contrasto con l’evoluzione normativa in materia di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

Riguardo il primo aspetto non si vede, infatti, quale interesse fondamentale ed inderogabile della collettività possa essere leso dal consentire la partecipazione dello straniero a pubblici concorsi per la copertura di posti che per esplicita previsione non sono riservati in via esclusiva a cittadini italiani (DPCM 7/2/1994).

In termini più generali il Collegio osserva che la preclusione in questione risulta essere ancora più ingiustificata con riferimento all’attuale fase normativa in cui si assiste ad un’estesa privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.
Tale fenomeno comporta che ai fini della disciplina del rapporto, comprensiva, altresì delle modalità di instaurazione dello stesso, nessuna rilevanza può assumere la natura, pubblica o privata, del datore di lavoro e, pertanto, non è riscontrabile nessun fondato motivo in base al quale lo straniero può legittimamente partecipare ad una pubblica procedura concorsuale indetta da un ente privato per la copertura di determinati posti, mentre tale possibilità gli è preclusa se per gli identici posti, soggetti alla medesima disciplina giuridica, la procedura è indetta da un ente pubblico.

Ciò premesso, il ricorso in trattazione deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.129 del 2000, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2001.

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Depositato in Segreteria il 13 APR. 2001
Il Segretario Generale
(Eugenio Marcenaro)


[ venerdì 13 aprile 2001 ]
_________________________________________________________________


Ordinanza Tribunale di Genova del 26 giugno 2004
Partecipazione ai concorsi pubblici dei cittadini non comunitari
Rigraziamo l’avv. Roberto Faure di Genova per il materiale inviatoci.



Si tratta della causa Tribunale di Genova parti *** vs. Ospedale S. Martino (Ente Pubblico), numero RV 10.512/2004, iniziata con ricorso per repressione di attività discriminatoria (art. 44 testo Unico Immigrazione 286/1998) depositato il 28.5.2004, ordinanza 19.7.2004 Giudice Dr. Mazza Galanti.
La Sig.ra *** , ecuadoriana, potrà fare il concorso da cui era stata esclusa perché non cittadina italiana. Assai utile la celerità del procedimento (22 giorni).


Il Giudice monocratico, provvedendo sul ricorso presentato da *** in data 29.6.2004;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
Con ricorso in data 28.5.2004, la cittadina peruviana ***, residente in Genova e munita di regolare Carta di soggiorno in Italia, faceva presente di avere presentato domanda di ammissione alla selezione per “posti di operatori professionale sanitario ctg. B, livello economico super Bs. Operatore Socio Sanitario, bandito dalla Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova”. Precisava la ricorrente che l’avviso pubblico di selezione, alla voce “requisiti generali di ammissione” prevedeva, tra l’altro: “cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea”. Sottolineava inoltre la signora *** che, successivamente, a mezzo missiva in data 9.6.2004, sottoscritta dal Direttore U.O. Risorse Umane della menzionata Azienda Ospedaliera, Dr.ssa Claudia Storace, le veniva comunicato che, con provvedimento n. 1531 del 31.5.2004, era stata disposta la sua esclusione dall’Avviso pubblico in oggetto, “in quanto l’attuale legislazione italiana (...) parifica, alla luce della normativa comunitaria, i cittadini CEE a quelli italiani, dando implicitamente atto che l’accesso al Pubblico Impiego è precluso ai candidati extra-comunitari.”

Tutto ciò premesso la ricorrente si rivolgeva a questo Tribunale per ottenere:
a) la rimozione degli effetti della discriminazione, e/o l’ordine alla convenuta di cessare dal comportamento operato con il provvedimento di non ammissione alla selezione pubblica e/o annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento di esclusione detto, “nonché con riguardo ad ogni altro provvedimento e/o comportamento presupposto, connesso o consequenziale”;
b) l’ordine alla Azienda Ospedaliera di ammettere senza riserve la ricorrente “alla formulazione della graduatoria per cui venne emanato l’Avviso Pubblico de quo per titoli a posti di operatore professionale sanitario ctg. B. livello economico super Bs, Operatore Socio Sanitario”;
c) la condanna dell’Azienda Ospedaliera a risarcire alla ricorrente il danno causato dall’atto di discriminazione de quo, patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di euro 20.000,00 o da liquidarsi nella misura maggiore o minore meglio vista se del caso in via equitativa.

In occasione della prima udienza interveniva nel presente giudizio, ad adiuvandum della ricorrente, la Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori di Genova, chiedendo l’accertamento delle eventuali discriminazioni compiute dalla Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino, l’accoglimento del ricorso proposta dalla signora *** e, conseguentemente, l’ordine nei confronti della Azienda ospedaliera convenuta di rimuovere le “discriminazioni accertate”, nonché l’ordine alla predetta Azienda “di definire (...) un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”.

In considerazione di quanto sopra esposto non è contestato nel caso in esame che l’esclusione della ricorrente dal concorso in questione sia stata decisa dall’Azienda Ospedaliera sul presupposto, già sopra esplicitato, che l’attuale legislazione italiana “parifica, alla luce della normativa comunitaria, i cittadini CEE a queffi italiani, dando implicitamente atto che l’accesso al Pubblico Impiego è precluso ai candidati extracomunitari.”

L’Azienda Ospedaliera, nella sua memoria di costituzione, dopo avere affermato di essere “totalmente indifferente al fatto che soggetti non comunitari partecipino alle selezioni per l’assunzione di personale”, e di essere quindi disponibile ad “accettare di buon grado qualsiasi decisione del giudice”, ha sostenuto di non avere assolutamente inteso operare discriminazione alcuna nei confronti della ricorrente in ragione dell’essere la stessa extracomunitaria, ma di avere semplicemente fatto applicazione del DPR n. 220/2001, “espressamente emanato per disciplinare le assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale”, il quale al suo art. 2, tra i “requisiti generali di ammissione”, prevede appunto la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea”.

Sotto il profilo strettamente processuale la convenuta ha inoltre eccepito la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, poiché, ai sensi dell’art. 63 del D. Leg.vo n. 165/2001, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.”

Tutto ciò esposto si deve preliminarmente risolvere l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta. Ad avviso di questo giudicante l’eccezione non pare cogliere nel segno in quanto, per le ragioni che saranno esplicitate nel prosieguo della motivazione (e che sono strettamente connesse con il merito del presente ricorso), gli effetti insiti nell’esclusione posta in essere dall’amministrazione ospedaliera comportano un’oggettiva discriminazione nei confronti della ricorrente. In proposito l’art. 43 del D. Leg.vo n. 286/1998 recita espressamente che “costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su (...) l’origine nazionale o etnica (...), e che abbia (...) l’effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.”. E’ chiaro quindi, da un lato, l’irrilevanza nel caso in esame di una volontà discriminatoria o meno dell’azienda ospedaliera, essendo sufficiente, per le ragioni di cui si dirà nell’immediato prosieguo, il verificarsi di un effetto discriminatorio, e dall’altro che non può dubitarsi del fatto che per un extracomunitario, per di più dotato di un diploma di infermiere conseguito in Italia, e regolarmente soggiornante nel nostro paese, il venire escluso, per il solo fatto di una diversa origine nazionale rispetto a quella degli altri concorrenti, da un concorso pubblico, compromette gravemente quell’esercizio “in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali” e, in particolare, il diritto al lavoro che è costituzionalmente tutelato. Non è un caso, del resto, che l’art. 2 del D. Leg.vo citato, al suo comma 3, preveda espressamente che la Repubblica Italiana garantisce (in attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con legge n. 158/198 1) “a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio (...) parità di trattamento e piena uguaglianza di diritto rispetto ai lavoratori italiani.”. Evidentemente, proprio per la rilevanza del principio affermato, il legislatore ha inteso inserire all’interno dello stesso Testo Unico sull’immigrazione, e segnatamente nel suo art. 44, una procedura rapida e facilmente accessibile (in quanto esperibile presso tutti i Tribunali della Repubblica), finalizzata alla opposizione da parte dello straniero, avanti alla autorità giudiziaria ordinaria, di un’azione civile contro la discriminazione subita.

Venendo al merito la tesi di fondo della resistente, secondo cui gli infermieri professionali potrebbero essere assunti da enti ospedalieri solo se cittadini italiani o comunitari è, ai sensi della vigente normativa, destituita di ogni fondamento. Se, infatti, come in precedenza esposto, è incontestabile che il bando di concorso pubblico in questione tra i requisiti generali di ammissione indicava la cittadinanza italiana (o di uno dei Paesi dell’Unione Europea), “salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti”, non pare dubbio che, come confermato dalla giurisprudenza anuni.nistrativa (si v. ad es. TAR Liguria, 22 marzo - 13 aprile 2001, ne. Rehhal Oudghough) il requisito della cittadinanza non debba intendersi “necessario per i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani”. Del tutto condivisibilmente il giudice amministrativo, nel caso esaminato (riguardante proprio l’esclusione di un cittadino extracomunitario da un concorso pubblico per infermiere professionale), ha affermato che limitare l’equiparazione in questione alla sola ipotesi di datori di lavori “privati” risulterebbe “palesemente illogico per violazione del fondamentale principio di uguaglianza”, aggiungendo non essere ravvisabile alcuna lesione di interessi fondamentali ed inderogabili della collettività nel fatto di consentire ad uno straniero di partecipare a pubblico concorsi per la copertura di posti “che, per esplicita previsione, non sono riservati in via esclusiva a cittadini italiani”.

In sostanza si può affermare che la attuale normativa in materia di stranieri ha di fatto abrogato la regola generale in forza della quale esisteva una riserva di accesso al pubblico impiego a favore dei soli cittadini italiani. Restano ferme, invece, le precedenti disposizioni inerenti allo svolgimento di “determinate attività” (o finzioni) quali ad esempio quelle svolte dai poliziotti, dai militari, dalle guardie giur.’te, dai magistrati, ecc. (si v. in tal senso Trib. Genova, ord. 19 aprile 2004, est. Martinelli, ne. Ei Mostafa). Analogamente si esprime il terzo comma deli’art. 27 del D. leg.vo n. 286/1998 che fa appunto salve “le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per io svolgimento di determinate attività.”. La stessa dizione è utilizzata dai più recente D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165, il cui art. 38, 2° comma, riserva espressamente ad un decreto del Presidente del Consiglio la facoìtà di individuare quei “posti” e quelle “funzioni” per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana. Da ciò deriva che, in assenza di disposizioni restrittive in relazioni a specifiche attività, vale la regola generale enunciata dalla legislazione speciale in tema di immigrazione, e segnatamente il già citato art. 2 attestante “la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti” tra il lavoratore straniero regolarmente soggiornante nel nostro paese, e il lavoratore italiano. Per quanto ancora specificamente concerne il nostro caso la riprova che l’attività di infermiere non sia compresa tra quei “posti” determinati per i quali la cittadinanza italiana è presupposto di assunzione, lo si ricava espressamente dalla lett. r-bis dell’articolo 27, comma l , del D. Leg.vo n. 286/1998 (tra l’altro espressamente aggiunto dalla c.d. legge Bossi - Fini, la n. 189/2002), che riguarda appunto “gli infermieri professionali assunti presso strutture pubbliche”. Tra le categorie di lavoratori indicati dalla norma da ultimo citata emerge la natura “professionale” di numerose attività indicate, ed è significativo, a questo proposito, che l’art. 37 dello stesso testo normativo consenta agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (in possesso dei “titoli professionali legalmente riconosciuti”) l’iscrizione agli Albi professionali “in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana”.

Tornando al tema dello svolgimento di attività lavorativa da parte degli stranieri, è vero che il legislatore, in via prudenziale, proprio nello stesso art. 27, 10 comma, ha previsto che il regolamento di attuazione possa disciplinare “particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro”, ma è altrettanto vero che tale facoltà, sino ad oggi, non è stata esercitata, con la conseguenza che deve trovare applicazione la regola generale della parità tra lavoratori italiani e stranieri come sopra si è specificato. In altre parole, posto che nella sede propria, vale a dire quella regolamentare, il Governo non ha ritenuto di intervenire, il diritto dello straniero regolarmente soggiornante a svolgere un’attività lavorativa consentita dalle leggi dello Stato, in forza dei titoli professionali in suo possesso e dell’avvenuto superamento di im pubblico concorso per esami e titoli, non può certo essere compresso secondo l’arbitrio delle singole amministrazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto si può quindi ribadire che l’esclusione della ricorrente dal concorso pubblico in questione costituisce un atto discriminatorio non fondato su altro che non sia la cittadinanza extracomunitaria della signora Sofia Nancy TORES MENDOZA.

Poiché, ai sensi dell’art. 44 del D. Leg.vo n. 286/1998, è compito del giudice “ordjnare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo (....) a rimuovere gli effetti della discriminazione”, va ordinato alla Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova di procedere immediatamente a tutti gli atti necessari per consentire alla ricorrente di essere ammessa, senza riserve, alla selezione per posti di operatori professionale sanitario ctg. B, livello economico super Bs. Operatore Socio Sanitario bandito dalla Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova, di cui alla delibera n. 185 del 22.1.2004, previa revoca del provvedimento di esclusione di cui al provvedimento n.

1531 del 3 1.5.2004..

Per quanto concerne le domande di natura risarcitoria proposte dalla ricorrente, esse devono venire respinte poiché non sono state accompagnate da nessuna prova, essendo comunque auspicabile che l’ammissione della signora *** alla selezione sopra precisata, per quanto successiva, le consenta di evitare i pregiudizi paventati.
Per quanto riguarda, infine, la materia delle spese, tenuto conto delle difficoltà interetative rese inevitabili dai silenzi della normativa, e dalla sostanziale novità della questione, sussistono giusti motivi per una declaratoria di integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Visto l’art. 44 del D. Leg.vo n. 286/1998 e successive modifiche; ORDINA all’Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche. Universitarie Convenzionate di procedere immediatamente a tutti gli atti necessari per consentire alla ricorrente di essere ammessa, senza riserve, alla selezione per posti di operatori professionale sanitario ctg. B, livello economico super Bs. Operatore Socio Sanitario bandito dalla Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova, di cui alla delibera n. 185 del 22.1.2004, previa revoca del provvedimento di esclusione di cui al provvedimento n. 1531 del 31.5.2004.. Respinge la domanda di risarcimento del danno formulato dalla ricorrente. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Il Giudice
Dr. F. Mazza Galanti
Genova, 19 luglio 2004


[ sabato 26 giugno 2004 ]
Ultima Modifica 14 Anni 1 Mese fa da detlef.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
14 Anni 1 Mese fa #1238 da pochos57
Grazie cometarosa per avere sollevato queste problema che riguarda tanti O.S.S. extracomunitari
Il E.O. San Martino di Genova dovrebbe prendere esempio del E.O. Galliera.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • cometarosa
  • Avatar di cometarosa Autore della discussione
  • Visitatori
  • Visitatori
14 Anni 1 Mese fa #1249 da cometarosa
Risposta da cometarosa al topic Re:Stranieri e diritto al pubblico impiego
Di niente Pocho, questo sito è libero a tutti coloro che desiderano informazioni, appoggio e a coloro che hanno da comunicarci qualcosa di nuovo.
A presto.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • pisanjuk
  • Avatar di pisanjuk
  • Visitatori
  • Visitatori
7 Anni 10 Mesi fa #117728 da pisanjuk
Risposta da pisanjuk al topic Stranieri e diritto al pubblico impiego
Buonasera,mi chiamo damir,vengo dalla serbia(che non e' membro della EU) e sono infermiere professionale..avrei bisogno di un informazione..sono in possesso della carta di soggiorno(illimitata),lavoro in una struttura privata in alessandria come infermiere..mi interessa se e' possibile fare concorsi nei ospedali publici in italia anche se non ho la cittadinanza italiana, anche se nei tutti concorsi e' specificato che si deve avere la citt.italiana o la citt. del un paese della EU...grazie

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: angy81detlefROBERTA
Tempo creazione pagina: 0.167 secondi