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| Grazie Anthos per il video, seguo sempre REPORT e l'avevo già visto tempo fà. Non è facile esprimere ciò che ho riprovato,avendo vinto un concorso mi è impossibile accettare la mia disoccupazione,la paura che gli interinali possano essere stabilizzati è tanta. Speriamo che siano in molti a vedere il video e come ho scritto in post precedenti, anche noi possiamo far conoscere lo spreco di denaro pubblico e la nostra situazione ai media. La-pa io non chiedevo di non coinvolgere il brotzu o l'azienda mista,ma evitare le discussioni sulle domande della selezione di nuoro o quant'altro non riguardasse gli interinali e il nostro concorso, forse mi sono espressa male ma non era nele mie intenzioni. Davanti al consiglio regionale ci sarò, anch'io credo che ci voglia un'autorizzazione |
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| Ragazzi se si vuole manifestare bisogna appoggiarsi volenti o nolenti ai sindacati perchè ci supporteranno nelle autorizzazioni e ci diranno come muoverci. |
| anthos ha scritto: Loro non erano "aventi diritto" però hanno raggiunto la meta!! www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/Cont...79-c013e8f432a3.html Non dormiamo! Appunto anthos, non erano aventi diritto. E' questo il dramma del sistema marcio nel quale, purtroppo, siamo tutti infognati. Ingiustizie che determinano altre ingiustizie. Perché se è vero che non è giusto che le ASL adoperino a man bassa i lavoratori interinali, favorendo le cooperative, è anche vero che non è giusto che agli stessi lavoratori sfruttati, anche se a distanza di anni, venga garantita una corsia preferenziale mediante un'assunzione per decreto, che altro non è che una sanatoria, contravvenendo alla Legge che invece impone l'accesso alla Pubblica Amministrazione attraverso i Concorsi Pubblici. Così facendo l'ingiustizia crea altra ingiustizia, in quanto preclude l'accesso a chi interinale o "fantasma" non è ma è invece il "nulla assoluto" e si sbatte in giro per l'Italia a fare concorsi con la speranza che prima o poi qualche graduatoria si muova. E bada bene che la situazione è tremendamente seria. Ormai i precari LSU o gli interinali decennali nella Pubblica Amministrazione sono decine di migliaia e sono sempre di più quelli che protestano per raggiungere la metà. E' la solita e deprimente lotta tra poveri.... |
| Giustissimo concordare con i sindacati per la manifestazione, senza il loro appoggio non andiamo da nessuna parte. Il consiglio regionale si riunisce il martedi mercoledi e giovedi, prevalentemente al mattino ma capita anche al pomeriggio. Possiamo mandare anche un fax all'assessorato 0706065202-0706065210- 0706065390 L'indirizzo di posta eletrronica è Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Chi riuscisse a scrivere una bella mail la può mettere sul forum e poi la spediamo tutti. |
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| Sinceramente non ho molta fiducia nei sindacati, ma se voi dite che è meglio mi accodo anche se ho notato che i sindacati tutelano i lavoratori "somministrati" in maniera molto particolare!! Comunque l'essenziale è lottare per i nostri diritti!! AL PIU' PRESTO!!! Altrimenti...... Falco benvenuto!! Secondo te cosa dobbiamo fare? |
| Notizia certa: Stanno chiamando (telegramma) alla Asl8 dalla graduatoria. Si devono presentare alla direzione della Asl i primi di Agosto. Dato che non ci sono nuove delibere, probabilmente vogliono rimpiazzare coloro (16?) che hanno declinato l'offerta della ultima tornata. Infatti la delibera dichiarava che avrebbero scorso la graduatoria fino al raggiungimento dei 45 che gli servivano. Vedremo che tipo di contratti faranno. Gli ultimi rinnovi dei contratti degli interinali scadono il 15 Settembre. |
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| Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 19 marzo 2008, n. 3 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Servizio programmazione assunzioni e reclutamento Circolare n. 3, 2008 Roma, 19 marzo 2008 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Roma Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Loro Sedi Al Consiglio di Stato Ufficio del Segretario generale Roma Alla Corte dei Conti Ufficio del Segretario generale Roma All'Avvocatura generale dello Stato Ufficio del Segretario generale Roma Alle Agenzie Loro Sedi All'ARAN Roma Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti) Loro Sedi Agli Enti pubblici (ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01) Loro Sedi Agli Enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti) Loro sedi Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'Università e della ricerca) Loro sedi Alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (tramite il Ministero dello Sviluppo Economico) Loro sedi Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Roma e, p. e: Alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane Roma All'Unioncamere Roma Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni Roma All'ANCI Roma All'UPI Roma OGGETTO: Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Indice 1. Premessa 2. Finalità della novella all'art. 36 del D.Lgs. 165 del 2001 3. La riaffermazione del modello standard di rapporto di lavoro 4. Forme contrattuali di lavoro flessibile utilizzabili a norma dell'art. 36 novellato 5. Nuovo regime del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 6. Le esigenze stagionali 7. Deroghe ai limiti temporali connesse ad esigenze di sostituzione di lavoratori assenti 8. Deroghe connesse con la tipologia dell'incarico 9. La disciplina specifica delle supplenze nel settore scuola 10. Norma generale di deroga sull'utiiizzo dei contratti a tempo determinato in ragione del finanziamento dei contratti 1. Premessa La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nell'ottica di uìi superamento radicale e definitivo del "lavoro precario" nel settore pubblico, interviene con varie disposizioni in materia di pubblico impiego, adottando anche misure volte ad evitare il rischio di un suo rigenerarsi a causa di un utilizzo improprio ed ingiustificato delle forme contrattuali flessibili, con i noti risvolti di ordine sociale. La finalità strategica del legislatore si concretizza con soluzioni diversificate ma convergenti ovvero: 10.con disposizioni innovative che disegnano, per gli anni 2008 e 2009, una disciplina più ampia e complessa della speciale procedura di "stabilizzazione" già significativamente introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Per le amministrazioni pubbliche interessate, le predette disposizioni trovano la loro sintesi nella possibilità di predisporre, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale in possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall'art. 3, comma 94, della legge finanziaria 2008; 11.con decise misure restrittive e di rigore sull'utilizzo del lavoro flessibile, che rispondono all'esigenza di prevenire, per il futuro, il riformarsi di situazioni irregolari conseguenza di un uso distorto del lavoro "atipico", ribadendo, quindi, la centralità e la regola dell'assunzione a tempo indeterminato e del concorso pubblico. In quest'ottica va inserita la novella all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile". La disciplina limita l'uso del lavoro flessibile di tipo subordinato a circoscritti casi specificamente individuati. Inoltre, si ricorda per il lavoro autonomo la modifica dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma subordina il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ad esperti di «particolare e comprovata specializzazione universitaria» piuttosto che «di provata competenza» elevando ab origine il requisito richiesto. Questo riduce i casi in cui si può fare ricorso a detta tipologia di incarichi, rispondendo al contempo alla finalità: - di rendere detti incarichi più rispondenti alle esigenze di alta professionalità connesse con la loro reale ratio; - di evitare l'uso distorto fattone dalle amministrazioni negli ultimi anni che vi hanno fatto ricorso anche per esigenze connesse con compiti di basso profilo, favorendo pure su questo fronte il formarsi di precariato; - di garantire che il regime restrittivo posto con le rigide disposizioni sul lavoro flessibile di tipo subordinato non spinga nella direzione della compensazione attraverso un più diffuso ricorso alle tipologie di lavoro autonomo. Permangono misure di riduzione della spesa di personale che incidono sull'utilizzo delle tipologie di lavoro flessibile. L'art. 3, comma 80, della legge finanziaria 2008, che interviene sull'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), riduce la spesa per contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal 40 al 35% di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dagli enti pubblici non economici, dagli enti di ricerca, dalle università e dagli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Analogamente accade per le autonomie regionali e locali le cui misure di riduzione della spesa del personale (art. 1, commi 557 e 562, legge finanziaria 2007) si riflettono anche sulle spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, secondo quanto già previsto dall'art. 1, comma 198, legge finanziaria 2006. Si rinvia, inoltre, all'art. 1, comma 565, della richiamata legge finanziaria 2007 per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario locale. 2. Finalità della novella all'art. 36 del D.Lgs. 165 del 2001 Definire l'obiettivo perseguito dal legislatore con la modifica dell'art. 36 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rappresenta la chiave di lettura principale per indagare sulla sua portata. È utile sottolineare che l'art. 36 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come si evince anche dal suo contenuto che contempla disposizioni particolari anche per le autonomie e gli enti territoriali. Come evidenziato, la norma non nasce dall'esigenza di attualizzare la disciplina del lavoro flessibile in ragione delle evoluzioni economico - sociali dell'apparato amministrativo. Piuttosto la disposizione nasce come reazione al contesto storico caratterizzato dall'emergenza del fenomeno del precariato causato, come più volte ripetuto, dal degenerato uso del lavoro flessibile, utilizzato anche come strumento per eludere il principio costituzionale della concorsualità, che rappresenta la regola primaria in materia di accesso nella pubblica amministrazione, ricorrendo quindi a forme di reclutamento semplificate che non hanno dato sufficiente garanzia del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La sua genesi di disciplina correttiva di questo uso distorto della flessibilità spiega la rigidità del regime sancito ma rappresenta anche un elemento guida fondamentale per delineare i criteri e gli ambiti applicativi che ne derivano. La necessità di correggere l'uso del lavoro flessibile era stata già avvertita dal legislatore anche con il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 dove, in sede di misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, sono stati dettati, all'art. 4, principi generali di contenimento individuando soluzioni organizzative alternative nonché disposizioni importanti in materia di monitoraggio. Stabilito che il fine primario sotteso alla norma di cui all'art. 3, comma 79, della legge 244/2007, è quello di evitare il ricostituirsi di illegittimità e di criticità gestionali, compito dell'interprete è quello di dare piena concretezza a questa volontà del legislatore attraverso una lettura coerente del testo riformulato, in una dimensione di salvaguardia dell'interesse pubblico primario e di garanzia del rispetto dei principi di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa, non disgiunti da quelli di economicità ed efficienza; lettura necessaria secondo criteri di logica e coerenza anche alla luce di alcuni sacrifici imposti alla tecnica legislativa dalla specialità dell' iter parlamentare della manovra finanziaria che rendono di difficile comprensione alcuni passaggi normativi. Con la presente circolare, tra l'altro, si chiarirà il significato di alcuni termini atecnici a cui il legislatore ha fatto ricorso, al fine di dare alla nuova disciplina un assetto sistematico e funzionale al corretto svolgimento dell'attività amministrativa. 3. La riaffermazione del modello standard di rapporto di lavoro Il nuovo articolo 36 del decreto legislativo 165/2001 esordisce con l'espressione "Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato'" formulando un principio di carattere generale che riafferma il modello standard del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha, tra l'altro, storicamente caratterizzato il pubblico impiego. Il principio enunciato costituisce una linea guida anche per l'interpretazione della restante parte dell'articolo in quanto circoscrive, con l'avverbio "esclusivamente", il ricorso alle forme flessibili ad ipotesi residuali che sono rigidamente circostanziate. Si rammenta che anche nel settore privato la legge 24 dicembre 2007, n. 247, modificando l'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha riaffermato che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato e che, pertanto, l'apposizione di un termine è consentita soltanto al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo articolo. Lo stesso sistema assunzionale del settore pubblico previsto per gli anni 2008 e 2009, che contempla tra le procedure di reclutamento anche quella speciale della "stabilizzazione", esprime il suo carattere di norma di transizione in attesa di tornare ad un regime ordinario fondato sulla regola costituzionale del concorso pubblico, senza riserva di posti, per l'assunzione a tempo indeterminato. Concluse le eventuali procedure speciali di stabilizzazione, la riaffermazione del modello tipico rappresenta un vincolo che deve indirizzare le pubbliche amministrazioni ad elaborare la loro programmazione triennale del fabbisogno in armonia con la tipologia standard prevista, a garanzia di un definitivo sradicamento del lavoro precario. Il modello di assunzione a tempo indeterminato rappresenta poi lo strumento più coerente con le disposizioni che sono alla base dell'organizzazione delle pubbliche amministrazione Le amministrazioni determinano il proprio fabbisogno sulla base delle attività istituzionali che sono chiamate a svolgere. Detto fabbisogno si esprime attraverso la definizione delle dotazioni organiche. Le assunzioni a tempo indeterminato comportano 1"immissione in ruolo del personale e quindi la copertura della relativa pianta organica realizzando così un nesso virtuoso ed effettivo tra dipendenti in servizio e fabbisogno reale delle amministrazioni. A ciò si aggiunga che il superamento graduale del divieto ad assumere, attraverso l'introduzione progressiva in tutti i settori della pubblica amministrazione del regime del turn-over, per sostituire il personale cessato nell'anno precedente, consentirà agli enti di programmare i propri fabbisogni in maniera ordinaria. La flessibilità, infine, deve essere introdotta nella pubblica amministrazione innanzi tutto attraverso interventi sull'organizzazione, l'utilizzo dei sistemi informatici e soprattutto con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro a cui occorre fare riferimento per addivenire ad una più efficiente organizzazione del lavoro. È utile altresì evidenziare che il nuovo ordinamento professionale previsto in sede di contrattazione collettiva nazionale potrà rappresentare un valido strumento per favorire, anche mediante l'adozione di contratti collettivi integrativi rispondenti alle esigenze della singola amministrazione, meccanismi di flessibilità gestionale utilizzando al meglio le risorse interne di ruolo. 4. Forme contrattuali di lavoro flessibile utilizzabili a norma dell'art. 36 novellato. La nuova formulazione dell'art. 36 sancisce che «Le pubbliche amministrazioni... non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell 'impresa», se non nel rispetto dei vincoli espressamente previste. Ciò considerato e premesso che la flessibilità nella pubblica amministrazione non svolge il ruolo di incentivo alla crescita dei livelli occupazionali ma quello di migliorare la funzionalità dell'organizzazione l'interprete deve individuare le forme contrattuali di lavoro flessibile che risultano oggi applicabili, in quanto una lettura letterale potrebbe indurrebbe a dare alla disposizione una valenza assoluta. Tenuto conto dell'incipit dell'articolo, che richiama il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e della volontà del legislatore di prevenire la formazione del precariato, la violazione delle norme sul concorso pubblico e sugli organici nonché l'ingerenza della politica nella gestione del personale, si ritiene che siano escluse dalle nuove limitazioni le forme di flessibilità compatibili con il lavoro a tempo indeterminato, e quindi applicabili: il tempo parziale, che si sostanzia in un utilizzo flessibile della prestazione lavorativa e non del rapporto di lavoro, la cui durata del contratto rimane assolutamente neutrale rispetto alla tipologia prescelta di riduzione dell'orario o del periodo di lavoro. Resta, pertanto, fermo l'art. 10, del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, recante "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES" al fine dell'applicazione della disciplina del part-time ai pubblici dipendenti, fatte salve le disposizioni espressamente escluse, nonché la specifica normativa contrattuale in materia; il telelavoro che si configura come un normale rapporto di lavoro subordinato, pienamente compatibile con la tipologia del tempo indeterminato, dove la flessibilità si esprime nella peculiarità della modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa. È esclusa dall'ambito della norma anche la disciplina del lavoro autonomo. Ciò per due ordini di ragioni. Innanzitutto l'art. 36 disciplina storicamente le forme di lavoro flessibile che hanno comunque alla base un rapporto di lavoro subordinato, come confermato anche dalla sua collocazione nell'ambito di un Capo che è dedicato, tra le altre materie, all'accesso ed al fabbisogno di personale. Si può parlare di accesso solo nel caso in cui si intende procedere ad assunzione, concetto in stretta antitesi con il modello atipico di lavoro autonomo. Data la natura di contratto esterno che caratterizza il lavoro autonomo il legislatore ha previsto per lo stesso una separata collocazione nell'ambito dell'art. 7, comma 6 e seguenti, dello stesso d.lgs 165/2001 che contempla le varie forme in cui esso può esprimersi che comprendono il conferimento di incarichi individuali con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa. È importante definire la portata dell'art. 36 del d.lgs 165/2001, rispetto al contratto di formazione e lavoro che si configura come tipologia flessibile, a causa mista, nell'ambito di un rapporto che crea un vincolo di subordinazione a tempo determinato secondo la disciplina prevista dall'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dall'art. 16 del D.L. 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1994, n. 451. La risoluzione della problematica può essere posta sotto diversi punti di vista e conduce in ogni caso alla medesima conclusione che è quella di escludere l'applicabilità dell'art. 36 ai contratti di formazione e lavoro. Fondandosi su un'interpretazione letterale che tenga conto del combinato disposto dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001 e dell'art. 86, comma 9, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", il contratto di formazione e lavoro rimarrebbe escluso dall'ambito della novella. Ciò in quanto l'art. 36 esclude l'applicabilità "delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa" ed ai sensi del citato art. 86, comma 9, il contratto di formazione e lavoro non si applica più alle imprese in quanto trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Detto orientamento risulterebbe, tra l'altro, in linea con la particolare attenzione riconosciuta dal legislatore, in sede di leggi finanziarie degli ultimi anni, che ha previsto disposizioni di favore volte alla conversione degli stessi contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ritenendo che gli stessi fossero espressione di un modello di reclutamento di forza lavoro da promuovere maggiormente nel contesto delle modalità assunzionali speciali che si evolvono verso la stabilizzazione, senza dover attivare ulteriori procedure concorsuali pubbliche per la copertura dei posti a tempo indeterminato, sul presupposto che tali procedure sono già state svolte precedentemente alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro. Ciò in armonia con l'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 che, nel sancire che la "facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesiprecedentF, ha inteso attribuire alla tipologia di che trattasi una vocazione chiaramente volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Vi è anche un'altra caratteristica che induce ad escludere l'applicabilità del nuovo art. 36 al contratto di formazione e lavoro. Essa è da collegare direttamente alla causa mista del contratto che associa alla prestazione lavorativa retribuita un obbligo di formazione per un numero minimo di ore che varia in ragione della finalità del contratto. I contratti volti all'acquisizione di professionalità intermedie devono prevedere obbligatoriamente almeno 80 ore di formazione in luogo della prestazione lavorativa, in un arco temporale non superiore ai ventiquattro mesi. Quelli volti all'acquisizione di professionalità elevate devono prevedere almeno centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, sempre nell'arco temporale dei ventiquattro mesi. La disciplina prevista per i contratti di formazione e lavoro è finalizzata a combinare in maniera equilibrata, secondo la professionalità da acquisire, i tempi della prestazione lavorativa con quelli della formazione, in armonia con la natura mista del contratto. Questo vale anche per il CFL ed. leggero che ha una durata dimezzata pari a 12 mesi. L'applicazione del limite temporale dettato dall'art. 36 о la causalità della stagionalità non si concilierebbero con il connubio formazione e lavoro che è alla base della tipologia di contratto in questione. Si aggiunge, altresì, che il termine nel contratto di formazione e lavoro non è nella disponibilità delle parti, in quanto la durata dello stesso è fissata ex lege in maniera inderogabile. È il caso di sottolineare, infine, che anche l'art. 10 del decreto legislativo 368/2001 esclude dal suo campo di applicazione i contratti di formazione e lavoro in ossequio alla specialità del rapporto che lo diversifica da quello a tempo determinato. L'esclusione del contratto di formazione e lavoro dall'ambito dell'art. 36 novellato comporta, nella sostanza, come già accennato, che di questa tipologia si va a privilegiare la sua vocazione di contratto che andrà verso la conversione al tempo indeterminato. Ciò rende necessario sottolineare che le amministrazioni pubbliche che decidono di avvalersi della predetta tipologia di contratto, applicando i principi e le procedure di reclutamento di cui all'art. 35 del d.lgs 165/2001, possono farlo compatibilmente con il regime assunzionale vigente e con una corretta programmazione delle risorse necessarie alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, atteso che come noto il contratto non può essere prorogato e deve essere convertito entro i ventiquattro mesi successivi alla sua scadenza. In particolare le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dovranno tenere conto, in sede di utilizzo delle risorse disponibili da turn over, delle eventuali assunzioni a tempo indeterminato conseguenze di conversione di contratti di formazione e lavoro. Non potranno essere avviati contratti di formazione e lavoro se le amministrazioni non potranno garantirne la conversione con le risorse finanziarie previste dal regime assunzionale di settore, fermo restando la relativa procedura autorizzatorio. Analoghe considerazioni possono essere svolte per il contratto di inserimento che si può applicare agli enti di ricerca. Per quanto riguarda il contratto di somministrazione occorre evidenziare che, rispetto alla possibilità di applicare le limitazione temporali previste dall'art. 36 anche se relativamente all'utilizzazione del lavoratore somministrato, è intervenuto l'ordine del giorno del Senato, formulato in data 27 febbraio 2008, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, che è stato accolto dal Governo. In detto ordine del giorno è espresso l'orientamento che la disciplina dettata dall'art. 36 debba riguardare, in ossequio alla ratio sottesa, soltanto i contratti di lavoro stipulati alle dipendenze delle pubbliche amministrazione che sono gli unici sui quali possono insorgere aspettative di stabilizzazione per i lavoratori interessati. Poiché nei contratti di somministrazione il rapporto di lavoro si instaura tra agenzia e lavoratore, non si corre il rischio di innescare situazioni di precariato. Del resto, come evidenziato nell'ordine del giorno, le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 non includono tra il personale destinatario di stabilizzazione i lavoratori somministrati. Alla luce delle considerazioni svolte il Governo ha accolto l'interpretazione che l'art. 36 sia applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazione e quindi non applicabile ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione a tempo determinato. L'ordine del giorno, pertanto, ribadisce la tesi interpretativa, in linea con l'art. 4, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che aveva modificato il precedente testo dell'art. 36, della piena ammissibilità dell'utilizzo del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e dell'obbligo di motivazione di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. E' buona regola di amministrazione, inoltre, accertarsi che il personale somministrato sia selezionato secondo criteri che garantiscano la qualità e la professionalità dello stesso e secondo procedure improntate ai principi di imparzialità e trasparenza. 5. Nuovo regime del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Ferme restando le procedure inderogabili di reclutamento indicate dalfart. 35 del d.lgs 165/2001, che sono alla base dell'accesso agli uffici pubblici, al fine di rafforzare la natura temporanea del rapporto a termine e di circoscriverne l'utilizzo, la nuova disciplina è stata costruita intorno alla durata limitata dello stesso che, salve le deroghe previste, non può superare i tre mesi. Rimane ferma la clausola generale individuata dal decreto legislativo 368/2001 circa le "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo''' che possono determinare il ricorso al tempo determinato. La proroga è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo dei tre mesi, quindi è vietata nel caso in cui il contratto abbia già un termine iniziale pari al trimestre. Il rinnovo si configura come stipula di un contratto a termine per lo svolgimento di una prestazione identica a quella oggetto del precedente contratto. La prestazione si considera identica ogni qual volta l'assunzione avvenga sulla base della medesima graduatoria concorsuale. Il divieto di rinnovo del contratto di cui al comma 2 dell'articolo 36 ha un carattere generale tenuto conto che alla conclusione del contratto le amministrazioni devono scorrere la graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale e non procedere al rinnovo di contratto con il medesimo lavoratore. Non ricorre l'ipotesi del rinnovo ma si ha una stipula ex novo di un contratto a termine per assunzioni scaturenti da procedure concorsuali diverse. Ciò è comunque ammissibile in ossequio al principio del libero accesso ai pubblici uffici sancito dall'art. 51 della Costituzione. Rimangono in ogni caso fuori dalla nuova disciplina restrittiva dell'art. 36, fino alla scadenza del contratto, tutti i rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda i limiti temporali, si rimane altresì fuori dal contesto dell'articolo 36, ma anche del d.lgs. 368/2001, per i rapporti di lavoro a tempo determinato che fanno da ponte, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, applicando le disposizioni speciali in materia di stabilizzazione. Si fa riferimento all'art. 1, comma 519, della legge 296/2006 e all'art. 3, commi 92 e 95, della legge 244/2007. E' il caso poi di richiamare quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 36, secondo cui le amministrazioni possono utilizzare il medesimo lavoratore con una sola tipologia di contratto. I contratti che rilevano per l'unico utilizzo dettato dalla norma sono: - il tempo determinato; - il lavoro autonomo che nell'articolo 36 viene preso in considerazione solo per questo caso. La disposizione tende ad evitare un fenomeno prima diffuso e frequente che era quello di utilizzare il medesimo lavoratore con diverse tipologie contrattuali. Questa forma di utilizzo della stessa persona mediante contratti diversificati ha favorito il consolidarsi di situazioni di precariato significative e radicate. Il legislatore si è preoccupato di prevenire il ripetersi di fattispecie di questo tipo che si tradurrebbero, nella realtà, in strumenti elusivi delle disposizioni restrittive dettate dall'art. 36. La norma va anche intesa nel senso di evitare l'utilizzazione del medesimo soggetto come lavoratore somministrato definendo, al riguardo, opportune regole di selezione con l'Agenzia con la quale si stipula il contratto di somministrazione. 6. Le esigenze stagionali Sempre nel rispetto del principio del concorso pubblico, il ricorso al tempo determinato per periodi anche superiori a tre mesi è previsto per esigenze stagionali, per la durata dell'attività lavorativa connessa all'esigenza medesima. La stagionalità è disciplinata dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 che riporta un elenco delle attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla vecchia disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Trattasi, tuttavia, di ipotesi sorte prevalentemente per il settore dell'agricoltura che non si adattano alle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle fattispecie coincidenti. Le esigenze stagionali devono essere sempre ricondotte a "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" che determinano picchi lavorativi che si verificano in determinati e limitati periodi dell'anno, secondo una frequenza ciclica, che determinano l'intensificarsi dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico. Si tratta di un fabbisogno temporaneo superiore alla norma che, pur essendo espressione di un'attività tipica dell'ente, è destinato a rientrare una volta che è finito il picco lavorativo. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alle competenze assegnate, dovrebbero individuare, con atto formale (determina o deliberazione da parte dell'organo di vertice amministrativo), un elenco delle attività lavorative caratterizzate da un carattere stagionale affinché le assunzioni connesse siano anche adeguatamente e coerentemente previste in sede di programmazione triennale del fabbisogno. 7. Deroghe ai limiti temporali connesse ad esigenze di sostituzione di lavoratori assenti Si può prescindere dai limiti temporali fissati dall'art. 36, ma nel rispetto dei principi di cui al d.lgs 368 del 2001, nei seguenti casi e secondo i differenti destinatari come di seguito specificato: a) sostituzione per maternità (comma 1, art. 36) e purché il provvedimento di assunzione contenga l'indicazione del nominativo da sostituire. Detta disposizione ha come destinatari solo le autonomie territoriali. La formulazione autonomie richiama gli enti autonomi previsti dall'art. 114 della Costituzione che sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, Il riferimento al territorio evoca però anche tutti gli altri enti autonomi per i quali il territorio, oltre che elemento delimitatore della sfera d'azione, si pone anche come elemento costitutivo dell'ente stesso. In particolare fari. 114 della Costituzione va integrato con quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e quindi vanno ricompresi tra le autonomie territoriali anche le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni ed i consorzi secondo le specifiche del comma 2 del medesimo articolo. Rimane dubbia la ragione della mancata estensione della deroga alle restanti amministrazioni pubbliche; b) sostituzione di lavoratori assenti (comma 9, art. 36) e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (maternità, malattia, aspettativa, comando) purché il provvedimento di assunzione contenga l'indicazione del nominativo da sostituire. Le causali alla base dell'assenza sono più ampie di quelle di cui al punto a), ma in questo caso i destinatari sono soltanto gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità. La ratio di un target di destinatari cosi ristretto poggia sul fatto che per amministrazioni di piccoli dimensioni maggiormente l'assenza di un lavoratore potrebbe comportare gravi disservizi a danni dell'utenza (si pensi agli effetti sulla cittadinanza di difficoltà operative sul fronte della polizia locale e amministrativa, dell'amministrazione generale, compreso il servizio elettorale, dell'anagrafe e stato civile, della nettezza urbana); c) sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio, (comma 11, art. 36) prescindendo, quindi, dalla causale di assenza e contemplando anche l'ipotesi di cessazione del lavoratore tra i presupposti per l'applicazione della deroga. Detta deroga si applica solo agli enti del Servizio sanitario nazionale. La sostituzione, tuttavia, deve rendersi necessaria e non è automatica al verificarsi del presupposto. È prevista, infatti, soltanto nei casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Deve trattarsi non di mere esigenze correlate ai LEA, che normalmente sono garantiti dai servizi e dalle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (come previsto dal DPCM 29 novembre 2001 ). Dette esigenze devono distinguersi per il carattere urgente ed indifferibile che può tra l'altro mutare a secondo dell'emergenza del momento e dei settori progettuali e di sviluppo intrapresi dal singole ente. Si riterrebbe opportuno un intervento delle Regioni al fine di dare indicazioni di dettaglio per favorire un'univoca interpretazione della norma atteso che le esigenze di programmazione necessitano una classificazione a monte delle casistiche che possono determinare il verificarsi delle condizioni poste alla base della deroga. È opportuno, inoltre, garantire sistemi di controllo da parte del collegio dei revisori. Le Regioni potrebbero anche individuare più nel dettaglio le figure professionali destinatarie della disposizione. Il legislatore non ha ricompreso, infatti, nella deroga tutto il personale del Servizio sanitario nazionale ma soltanto il personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, il personale infermieristico ed il personale a supporto alle attività infermieristiche. In merito al personale medico infungibile che comprende gli specialisti previsti in una sola unità nelle dotazioni organiche l'esatta individuazione diventa di secondaria importanza considerando che su questo fronte soccorre anche il comma 7 dell'art. 36 che consente di derogare alle limitazioni temporali previste dalla norma ogni qual volta si conferiscono incarichi dirigenziali. Il riferimento al personale infermieristico fa ricomprendere anche quello di ostetricia in quanto è disciplinato unitariamente tanto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, quanto dal D.M. 29 marzo 2001 di definizione delle figure professionali. Restano esclusi dalla deroga le sostituzioni connesse con le assenze o le cessazioni del personale tecnico sanitario, tecnico della prevenzione e della riabilitazione. Per quanto riguarda il personale a supporto delle attività infermieristiche il riferimento è agli operatori socio sanitari. Ai fini dell'applicabilità della deroga il legislatore prevede il rispetto del vincolo finanziario del tetto di spesa per il personale fissato dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'aggregato di spesa del citato comma 565 si riferisce, infatti, anche alle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Per quanto riguarda la disposizione dettata dal comma 8 per le aree marine protette citate e per il Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, è una norma specifica e transitoria che dovrebbe stare, dal punto di vista della tecnica legislativa, fuori dall'art. 36. 8. Deroghe connesse con la tipologia dell'incarico Vi sono alcune tipologie di incarichi conferiti a tempo determinato che, ad avviso del legislatore, rimangono esclusi dal nuovo regime descritto dall'art. 36, comma 1. Si tratta di quelli elencati al comma 7 che sorgono con contratti a tempo determinato relativi a: 1. uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs 165/2001; 2. uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori (articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 3. incarichi dirigenziali; 4. di preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si tratta di contratti di lavoro che nascono intuitu personae o tenuto conto del contingente limitato appositamente assegnato, oppure, nel caso dei contratti di cui ai punti 1 e 2, in virtù di un rapporto fiduciario con il soggetto conferente. Per tutte le predette tipologie di incarichi la natura speciale dei contratti ha fatto si che rimanessero esclusi dall'applicabilità della disciplina sulla stabilizzazione. Il rapporto ha una natura di per sé limitata nel tempo, in relazione alla durata del mandato politico nei primi due casi o, nei restanti casi, in ragione della scadenza prevista nel contratto che viene fissata in ragione degli obiettivi assegnati al dirigente (sia che trattasi di incarico di prima fascia che di incarico di seconda fascia). La specialità dell'incarico, la durata temporanea, il rapporto fiduciario sono elementi meritevoli che prevalgono sull'elemento contrattuale del termine escludendo la precarietà del rapporto e possibili aspettative di "stabilizzazione" da parte del personale interessato. Pur in assenza di un esplicito riferimento nella norma, si ritiene che i punti 1. e 2. siano riferibili anche ai corrispondenti organi politici delle Regioni. Sono da considerare compresi nel punto 3 ad esempio gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, quelli di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs 267/2000, quelli di cui all'art. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sono da ricomprendere invece nel punto 4 (preposizione ad organi di direzione) i contratti di cui al citato articolo 110, commi 1 e 2, per gli enti in cui non è prevista la dirigenza. 9. La disciplina specifica delle supplenze nel settore scuola Si ritiene di dover dedicare un approfondimento particolare alla tematica delle supplenze che trova una disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione ed allo studio (art. 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo. Sulla base di detti principi l'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplina le supplenze per le scuole statali rimettendo ad un regolamento, adottato da ultimo con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 13 giugno 2007, n. 131, la disciplina di dettaglio dei contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze medesime. Fermo restando quanto sopra richiamato per le scuole statali, rimane la necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionali anche per le scuole gestite dagli enti locali. L'art. 33 della Costituzione, tra l'altro, prevede il principio di non discriminazione tra alunni di scuole statali e alunni di scuole paritarie tra cui rientrano anche quelle degli enti locali, così come previsto dall' art. 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'esigenza di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione trova come necessario corollario il principio della garanzia costante del servizio e quindi della continuità educativa, valori espressi dall'ordinamento giuridico, oltre che in sede costituzionale, anche con il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Anche in sede di CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, sottoscritto il 14 settembre 2000, particolare attenzione è stata rivolta all'attività didattica ed educativa nel contesto della disciplina dettata per il personale docente delle scuole materne e delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale educativo degli asili nido. Nei casi di vacanza d'organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause, è previsto, infatti, che gli enti debbano garantire, attraverso l'istituto della supplenza o della sostituzione, le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Gli enti locali, tenuto conto dell'autonomia organizzativa loro propria e delle peculiarità dei propri ordinamenti, possono ispirarsi alla disciplina prevista dal citato D.M. 13 giugno 2007, n. 131 per quanto riguarda la durata dei contratti a tempo determinato connessi con la supplenza e, in sede di regolamento da adottare ai sensi dell'art. 89 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere disposizioni speciali per le supplenze che garantiscano la continuità dei servizi. Tale scelta non compromette l'autonomia richiamata, né la specificità dei regimi legislativi e contrattuali vigenti perché non comporta alcuna estensione delle discipline dettate per le scuole statali e riferite a quello specifico contesto organizzativo. Restano, pertanto, ferme le peculiarità organizzative del settore enti locali, nonché quelle in materia di accesso all'insegnamento né viene meno l'esigenza di disporre in conformità ai principi costituzionali sopra richiamanti, ed all'esigenza, comunque, di rispettare i principi generali di buon andamento e di corretto utilizzo delle tipologie di lavoro flessibile. 10. Norma generale di deroga sulUutilizzo dei contratti a tempo determinato in ragione del finanziamento dei contratti Per alcune attività l'utilizzo di rapporti di lavoro flessibile rappresenta lo strumento più appropriato ed efficiente per lo svolgimento delle stesse in ragione del loro carattere temporaneo, mutevole e soggetto ad una continuo aggiornamento per rimanere al passo con i tempi. Si tratta, generalmente, di attività che non corrispondono ad un bisogno permanente dell'ente ma a progetti ben determinati e vengono svolte, pertanto, con personale non di ruolo ed in assenza, nella maggior parte dei casi, anche di posti in dotazione organica. I rapporti di lavoro per lo svolgimento dei compiti che ne derivano trovano un finanziamento esterno che rafforza la necessità di ricorre ad una tipologia di lavoro flessibile. E fatta salva, in ogni caso, la necessità di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica a garanzia del rispetto dei principi costituzionali preordinati allo svolgimento di qualunque funzione amministrativa. La disposizione del comma 11 dell'art. 36 prevede, così, che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile, intesi sempre secondo il regime ordinario del contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Rientrano nella fattispecie anche le ipotesi che prevedono un cofinanziamento da parte delle amministrazioni o i casi in cui il finanziamento esterno giunga attraverso l'intermediazione di un altro soggetto pubblico, quale ad esempio la regione. Questa disposizione ha una portata generale per tutte le amministrazioni pubbliche data la finalità di consentire la partecipazione ai programmi finanziati dall'Unione europea. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile, intesi anche qui secondò il regime ordinario dei contratti a tempo determinato, per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. La disposizione ha una portata più circoscritta in termini di destinatari della disposizione ma contempla finanziamenti di provenienza diversa. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, infine, possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile, nei termini sopra indicati, per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si tratta di finanziamenti comunitari, privati o ai sensi dell'articolo Yl-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali sono stipulati detti contratti, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. Altra sanzione prevista in caso di violazione delle medesime è la nullità del provvedimento inteso come atto amministrativo propedeutico all'avvio del progetto con conseguente nullità degli atti successivi e quindi dei relativi contratti di lavoro, salvo il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno. Si ritiene che le amministrazioni sopra elencate, al fine di rendere trasparente l'utilizzo dei finanziamenti anche in connessione al ricorso di tipologie di lavoro flessibile, debbano prevedere in relazione ad ogni progettò un elenco analitico del personale utilizzato, della tipologia del rapporto, della durata, del trattamento economico corrisposto, nonché dei compiti assegnati con chiara evidenziazione del loro nesso con gli obiettivi del progetto. Si invitano le amministrazioni ad una valutazione attenta della necessità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed al rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 36, come novellato dalla legge finanziaria per l'anno 2008. In particolare si richiama l'attenzione sulle responsabilità e le sanzioni che il comma 6 del medesimo articolo riconduce alle scelte dei dirigenti e delle amministrazioni. Ciò considerato si richiamano gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo a verificare periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare. Quacosa non torna.... |
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| Interrogazione alla camera: seduta 354, 19 luglio 2010, atto n 4-08084 nuovo.camera.it/417?idSeduta=354&res...am=n4-08084#n4-08084 SCILIPOTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: per quanto costa all'interrogante, l'Istituto nazionale della previdenza sociale lamenta una forte carenza di organico; in particolare, per il ruolo di personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B, posizione economica B1 l'organico INPS sarebbe carente di circa 1000 unità; con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2007 l'INPS bandiva un concorso pubblico per esami, per l'assegnazione di 50 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B, posizione economica B1 e le cui prove si sono concluse nell'aprile del 2010; la grave carenza di organico lasciava prevedere l'imminente assunzione degli idonei e dei vincitori del concorso, bensì, in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 134 del 30 dicembre 2009, meglio conosciuto come mille proroghe e convertito dalla legge n. 25 del 2010, l'INPS ha provveduto a bloccare le assunzioni; in particolare, la norma prevede che entro il 30 giugno 2010 si apporti la riduzione del 10 per cento delle dotazioni organiche; in data 18 marzo 2010 è stato emanato un decreto del Presidente del Consigli dei ministri che autorizzerebbe l'INPS ad assumere 179 unità; tale provvedimento diventa un investimento prezioso che consente all'ente un ingente risparmio di spesa, considerato che da anni l'INPS ricorre a contratti di lavoro a tempo determinato (l'ultimo stipulato in data 24 marzo 2010 per una spesa complessiva di 24 milioni di euro); al termine dell'ultima prova concorsuale i candidati risultati idonei (269) si sono riuniti in COVICB1 INPS (Comitato vincitori ed idonei del concorso INPS B1), con l'intento di sensibilizzare la classe politica sulla necessità dell'assunzione degli idonei del concorso bandito tre anni fa; l'attesa si basa su un presupposto essenziale: l'INPS non ha mai nascosto la forte carenza di organico per il profilo B1, anche in virtù delle recenti domande di pensionamento (circa 150 per il profilo B1) così come risulta da documenti ufficiali; sotto tale profilo rileva, innanzitutto, il bilancio preventivo dell'INPS dell'anno 2009 nel quale si precisa che «Nel corso del 2007 è proseguita la contrazione della consistenza di personale in forza che alla data del 31 luglio 2008 è pari a 30.379 unità, con una riduzione del 2,66 per cento rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2007 e una carenza complessiva rispetto all'organico di 4.535 unità» (confronta, bilancio preventivo INPS 2009), carenza che si evince anche dal rapporto annuale INPS del 2009 in cui si afferma che «A fine 2009, la consistenza del personale INPS risultava essere di 27.955 dipendenti, con una carenza del 12,8 per cento rispetto alla dotazione organica prevista»; sussistono anche altri documenti che dimostrano la carenza di personale, tra questi, la deliberazione del CIV INPS n. 4 del 30 marzo 2010 nella quale risulta in maniera inequivocabile che «L'Istituto, nell'arco di 15 anni, ha subito un progressivo ridimensionamento in base al quale la consistenza del personale è passata da 45.000 dipendenti a poco più di 27.000» (confronta, deliberazione del CIV INPS n. 4 del 30 marzo 2010); carenza di organico che discende da un processo di riorganizzazione che non ha basi solide ed, invero, era già conosciuta tale situazione nell'anno 2007 così come risulta nella relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPS per l'esercizio 2007, anno in cui è stato bandito il concorso, nella quale si afferma chiaramente che «In tema di personale, la consistenza delle presenze nel 2007 riafferma l'andamento regressivo, con una scopertura perdurante anche nel 2008, nonostante la riduzione della dotazione organica voluta dalla legge n. 133/2008, sia per le aree A-B-C, che per le aree dirigenziale e dei professionisti» (Relazione della Corte dei conti per l'esercizio 2007), carenza confermata dalla stessa Corte nella relazione per l'esercizio 2008 (vedi, pagina 43) -: quali urgenti iniziative intendano adottare i Ministri interrogati al fine di consentire all'INPS di superare l'attuale carenza di organico, mediante l'assunzione delle rimanenti unità richieste dall'ente, e quale sia la tempistica per l'effettivo impiego di tutte le risorse necessarie. (4-08084) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- seduta 359, 27 Luglio 2010 , atto n 4-08173 nuovo.camera.it/417?idSeduta=359&res...am=n4-08173#n4-08173 Interrogazione a risposta scritta: SCILIPOTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: da qualche anno nella pubblica amministrazione, a causa del succedersi dei blocchi alle assunzioni in osservanza al decreto-legge n. 78 del 2009 così come modificato dalla legge n. 102 del 2009, si verifica l'increscioso fenomeno di un rallentamento dello scorrere delle graduatorie dei concorsi già espletati a causa della pratica di colmare consistenti vuoti di organico col ricorso a contratti di lavoro interinale; questa prassi è contraria all'articolo 97, comma terzo della Costituzione, che indica espressamente il concorso pubblico come lo strumento fondamentale di accesso al lavoro nella pubblica amministrazione, al fine di garantirne il buon andamento e l'imparzialità, nonché la legalità e l'oggettività del merito per limitare fenomeni di clientelismo. la legge prevede infatti delle eccezioni a tale principio solo in casi d'urgenza e la Corte costituzionale continua ad affermare a tale proposito che «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 215 del 2009; sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 293 del 2009; sentenza n. 9 del 2010); anche l'INPS, che nel 2008 ha intrapreso un processo di riorganizzazione che ha portato a una distribuzione ancora più capillare di sedi sul territorio e ha comportato numerose iniziative finalizzate ad offrire servizi sempre più numerosi, integrati, puntuali e funzionali ai cittadini, ha visto un aumento delle competenze e una costante e progressiva flessione della consistenza del personale rispetto alla pianta organica risultante da diversi documenti ufficiali dell'ente stesso e della Corte dei conti; come altri enti, dato il blocco delle assunzioni e nelle more di procedure di concorso per la selezione del personale, ha proceduto a colmare i vuoti in organico stipulando appalti di somministrazione di lavoratori interinali; il 24 marzo 2010 l'INPS ha sottoscritto un contratto con l'agenzia TEMPOR spa per la fornitura di 900 lavoratori interinali, per 4 ore giornaliere, per 12 mesi, con mansioni di «addetto all'acquisizione dati su supporto informatico ed ai sistemi di archiviazione», profilo equivalente alla posizione B1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro degli enti pubblici non economici, specificatamente per il ruolo dell'area funzionale B, mentre il 25 giugno 2009 ne aveva assunti altri 750, per 4 ore giornaliere, per 3 mesi, sempre con le stesse mansioni e lo stesso inquadramento (i relativi avvisi sono disponibili sul sito internet dell'INPS). Inoltre, come denunciato dalle rappresentanze sindacali di base aderenti alla C.U.B. non di rado questi lavoratori interinali sono impiegati in attività di informazione all'utenza ed in altre mansioni non riconducibili alla mera attività di acquisizione prevista dal bando dell'appalto richiamato; sotto l'aspetto economico, risulta peraltro che il costo finale dell'appalto per le assunzioni interinali non rappresenta un risparmio per la pubblica amministrazione, essendo addirittura economicamente più conveniente - fatte le debite proporzioni - l'assunzione a tempo indeterminato di tutti gli idonei del concorso rispetto al ricorso al lavoro somministrato. Infatti, il costo finale totale per la somministrazione dei 900 lavoratori interinali è di 23.397.877,40 euro, IVA al 20 per cento inclusa; mentre quello per i 750 dell'anno precedente è stato di 4.311.489,60 euro, IVA al 20 per cento inclusa. Al contrario dall'analisi della retribuzione tabellare del contratto collettivo risulta che la retribuzione di un impiegato, a tempo pieno e non solo per 4 ore giornaliere, inquadrato nella fascia B1 dell'INPS ammonta a 18.218,00 euro l'anno, che sale a 21.254 euro considerando la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Aggiungendo a ciò le contribuzioni previdenziali e i buoni pasto, viene fuori che per un anno di lavoro l'INPS spenderebbe 10.321.947 euro se assumesse i 319 candidati che hanno superato tutte le prove del concorso; attualmente si sono concluse le procedure di selezione per 50 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'area funzionale B, area economica B1, con relativa pubblicazione della graduatoria in data 15 giugno 2010; nonostante le mansioni per cui tanto spesso l'INPS ha fatto ricorso in questi anni al lavoro interinale siano proprio quelle dell'area B, i 319 idonei al concorso 50 posti dell'area B, posizione economica B1, selezionati su un numero di 25.000 candidati attraverso regolari prove in cui hanno profuso energie e risorse economiche, non hanno potuto apprezzare un significativo scorrimento della graduatoria; per avanzare un legittimo diritto di precedenza nelle assunzioni, per contrastare eventuali nuove assunzioni di interinali o rinnovi dei precedenti contratti che rallentino lo scorrimento della graduatoria in contrasto con l'articolo 97 Costituzione, si è costituito un comitato di idonei (CO.V.I.C. B1) che chiede una deroga al blocco delle assunzioni, l'ampliamento dei posti messi a concorso ed esprime la netta contrarietà all'utilizzo del lavoro interinale -: quali iniziative si intendano adottare per risolvere le problematiche esposte in premessa; se il Governo intenda promuovere l'assunzione di personale amministrativo stabile da parte dell'INPS nell'area funzionale B, facendo ricorso ai candidati risultati idonei al concorso appena concluso e ponendo dei limiti al ricorso improprio al lavoro interinale, per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Vediamo che succede..... |
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| ma in sostanza mi chiedo a che cosa servono tutti questi articoli che inserite nel forum per la vostra causa, bhooooo!!!!!!!!! |
| Ciao sardo, credo di averti dato una risposta esaustiva nella pagina precedente. In ogni caso si tratta di semplice conoscenza, certo, un pochino noiosa, ma ti lascio immaginare il tempo che viene impiegato per la ricerca di questi "articoli", ti assicuro, dopo una giornata di lavoro, non si tratta solo di noia!! Saluti |
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| Non mollate andate fino in fondo. Buona giornata ! www.facebook.com/note.php?note_id=453346...678204349&ref=mf |
| Per completezza di informazione riporto il contenuto del link del post precedente. In caso di incompatibilità con le linee editoriali del forum (visto che ci sono Nomi e Cognomi), a giudizio dei moderatori, può senza alcuno scrupolo essere censurato. www.facebook.com/note.php?note_id=453346...678204349&ref=mf Il Brotzu e la conduzione familiare. IL PD DOVREBBE INTERVENIRE DURAMENTE IN QUESTO CONTESTO. giovedì alle 21.58 , focalizziamo l’attenzione sul Commissario Straordinario del brotzu Tonino Garau, che ha portato al Brotzu circa 90 suoi amici e parenti a 1300 Euro al mese tramite gli interinali della Real Job, senza il minimo curriculum, tranne che essere di Iglesias, come Simola(Direttore Amministrativo)-Oppi o di Suelli o zone limitrofe… Forse non si sa che ha assunto due giovani virgulti a 4000 Euo al mese + iva, alla faccia dei cassintegrati e disoccupati sardi, da dicembre scorso, con due delibere intitolate “Controlo ospedale microcitemico” (ma dove…??è sempre della Asl 8…!!!)e “Controllo ospedale Brotzu (ridere…ma quale????): il primo è figlio di Cadau, soli 31 anni, che, poverino è presidente del baraccone Abbanoa e del Comune di Cagliari, l’altro è consigliere comunale, ovviamente di Senorbì, e collabora nello studio di Garau…tutti e due dietro la porta a vetri blindata con Garau, da cui entrano solo affaristi e politicanti, oltre la Direttrice Sanitaria dell’Ospedale Spissu, cugina dell’assessore Liori…complimenti…!!! e poi sfugge che l’Ing. Mauro Iacuzzi, nominato da Simola quand’era Commissario dell’Arpas, è genero del Garau stesso |
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| Grazie t_oss_ika, immaginavo una situazione piuttosto ambigua, Secondo me questo post và spedito così com'è direttamente alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, compresi gli organi di stampa, anzi a tutti anche alle televisioni locali e nazionali. |
Ultima modifica: 5 Mesi, 2 Settimane fa Da detlef. Motivo: Rimosse troppe emoticon |
| Durata rapporto somministrazione lavoro nella P.A. 30/10/08 - Si chiede se il rapporto di somministrazione lavoro nella P.A. ha una durata massima di 3 mesi. Il rapporto di somministrazione lavoro nella P.A. è del tutto assimilabile al contratto di lavoro a tempo determinato, e che il nuovo regime del contratto di lavoro a tempo determinato ammette una durata e quindi una proroga soltanto fino al raggiungimento del limite massimo di tre mesi. La volontà del legislatore è quella di prevenire la formazione del precariato e la violazione delle norme sul concorso pubblico. In riferimento alle forme di lavoro flessibili, si comunica che in base all'art. 49 della legge 133/2008, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le procedure previste dall'art. 35 del D. lgs. 165/2001, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione. L'eventuale rinnovo si configura come stipula di un contratto a termine per lo svolgimento di una prestazione identica a quella oggetto del precedente contratto. La prestazione si considera identica ogni qual volta l'assunzione avvenga sulla base della stessa graduatoria concorsuale. Alla conclusione del contratto le amministrazioni devono scorrere la graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale e, quindi, non precedere al rinnovo del contratto con lo stesso lavoratore. Il rinnovo non sussiste quando si ha una stipula ex novo del contratto a termine per assunzioni derivanti da procedure concorsuali diverse. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio dell'ultimo quinquennio. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione Il ricorso al tempo determinato per periodi superiori a tre mesi è previsto per esigenze stagionali. La stagionalità è disciplinata dal D.P.R. 7/10/1963 che riporta un elenco delle attività a carattere stagionale, trattasi prevalentemente del settore dell'agricoltura. Si può prescindere dai limiti temporali nei seguenti casi: •sostituzione per maternità; •sostituzione di lavoratori assenti; •sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio (Enti del Servizio Sanitario Nazionale); •nuove procedure concorsuali;rapporti nati anteriormente alla data della finanziaria 2008. |
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| Ciao terrenibrotzu e benvenuto/a sul forum. La mozione 320/A è già presente nel forum. Così come la 340/A, in ogni caso grazie per la collaborazione, perchè credo sia necessaria da parte di tutti, con approfondimenti, opinioni e perchè no, anche critiche. Tutto ciò, ne sono certo, servirà non solo a noi! In ogni caso, stiamo attenti, già si vocifera una certa presa di posizione da parte dei lavoratori interinali appartenenti alle varie categorie. Che vogliano bruciare le tappe e raggiungere la meta? O sono solo dei semplici prezzolati dagli amichetti politici? |
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| Quando ci saranno nomi e cognomi, vedremo in quali e quante graduatorie sono stati dichiarati idonei e/o trombati e/o non presentati ai concorsi. I documenti ufficiali con le graduatorie (comprese quelle delle preselezioni) li abbiamo conservati. Poi possiamo discutere su a che titolo dovrebbero essere stabilizzati. |
Partecipa anche tu scrivendo nel Forum OSS - Registrati subito! Leggi il Regolamento Cambia la tua immagine del Profilo Non scrivere maiuscolo - Educazione e Rispetto verso tutti - Impariamo insieme e Divertiti Ultima modifica: 1 Anno, 6 Mesi fa Da t_OSS_ika26. |
| Non diamogliela vinta!! Stà anche a noi fare in modo che le leggi vengano rispettate!! NON DOBBIAMO MOLLARE!!! |
| Domenica 1 Agosto 2010 Bellissima giornata. Una di quelle da passare al mare. E magari gli interinali in ferie si stanno proprio godendo il sole di Sardegna mentre gli idonei disoccupati non smettono di lavorare. PREMESSA. Esistono veri modi di affrontare il nostro problema. Ce la possiamo prendere con i singoli enti (aziende sanitarie, RAS), attraverso la magistratura contabile o ordinaria. Possiamo sollecitare il potere politico regionale a legiferare in merito, facendo leva sulla opinione popolare. Ma non è scontato riuscire a trovare consensi in un contesto popolato da persone sospette di essere in evidente conflitto di interessi nel ristabilire uno stato di principio. Il viaggio che abbiamo intrapreso all'inizio del thread ci ha fatto scoprire una realtà simile in tutto il paese che coinvolge non solo le aziende sanitarie, ma tutti i settori della P.A. (Comuni, Ministeri, INPS, Agenzia Entrate...). E' un vero e proprio scandalo nazionale. Sa proprio di una nuova tangentopoli, con la differenza che in quella di prima c'erano poche persone e molti soldi. Adesso tutti cercano di arraffare tutto il possibile e sono riusciti a demolire l'articolo 97 della costituzione per una pizza a testa. Il massimo sarebbe una bella legge nazionale capace di porre il veto alla pratica discussa del lavoro in somministrazione interinale. Non è facile. Al parlamento avranno ben altro da fare, benché non siano direttamente coinvolti con le agenzie interinali. Probabilmente della RealJob non gliene importa niente. Proponiamo noi un disegno di legge? Nooo! Già fatto! I NOSTRI AMICI DELL'INPS covici.jimdo.com/ COMITATO VINCITORI ED IDONEI DEL CONCORSO 50 POSTI B1 INPS Il Comitato si prefigge, quale obiettivo principale della propria attività, l'assunzione di tutti i vincitori ed idonei del concorso 50 posti B1 Inps, risultati tali dopo lo svolgimento di regolare concorso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 24 Agosto 2007 - IV Serie Speciale Costituzione Italiana Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La porta da cui si accede verso un impiego pubblico negli Uffici Inps attualmente appare chiusa da un categorico blocco delle assunzioni che rende ardua la possibilità di far valere un proprio diritto costruito sul merito e sul sacrificio. Ma sopratutto dalle sempre più frequenti sottoscrizioni da parte dell'ente di contratti di somministrazione lavoro per la fornitura di lavoratori interinali impiegati in mansioni identiche a quelle del profilo professionale B1. Il nostro. Ciò non può far altro che sorprenderci oltremodo. I candidati che hanno superato un regolare concorso pubblico e che quindi sono in possesso della necessaria competenza professionale, delle conoscenze amministrative, contabili, legislative, costituiscono il fondamento essenziale su cui costruire la professionalità di un dipendente pubblico. Nel pieno possesso di tali capacità tutti i vincitori e gli idonei di tale concorso rappresentano, nell'ambito dell'accesso al pubblico impiego, la scelta più opportuna anche nel rispetto dei principi di economicità e buona amministrazione. Notevole, infatti, risulta il divario economico tra i costi che l'Ente sostiene per avvalersi del lavoro interinale rispetto ai costi che invece sosterrebbe per la regolare assunzione dei vincitori e degli idonei del concorso B1. Troviamo necessario e doveroso ricordare, inoltre, che la Corte Costituzionale (con le sentenze 274/03, 363/06, 81/06, 205/06), i più rappresentativi sindacati e numerosi esponenti politici di qualunque partito hanno formalmente condannato l'uso eccessivo ed inopportuno dei contratti di somministrazione interinale all'interno delle Pubbliche Amministrazioni; troppo spesso sottoscritti a discapito di coloro che hanno superato un regolare concorso pubblico. Per tutti noi, vincitori ed idonei di un concorso pubblico, la regolarità nella gestione delle assunzioni e la semplice e doverosa applicazione dell'art.97 della Costituzione, rappresenta una svolta esistenziale e lavorativa di estrema rilevanza. Un motivo autentico per continuare a credere nel nostro futuro, nella trasparenza del nostro Stato, nella nascita di una vera meritocrazia. ECCOCI QUA covici.jimdo.com/il-ddl-2036-senatore-d-ambrosio/ S.2036 Modifica dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n 165, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni Senato della Repubblica Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2036 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 24 FEBBRAIO 2010 Modifica all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni inserito nelle graduatorie di concorsi pubblici Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di ovviare ad una situazione incongrua che purtroppo spesso si è verificata, e si verifica, nell’ambito delle assunzioni della pubblica amministrazione. Il problema risiede nel fatto che le amministrazioni, pur avendo a disposizione graduatorie valide stilate in base a concorsi espletati ai fini dell’assunzione di personale, spesso indicono nuovi concorsi o, peggio, assumono personale con contratti a tempo determinato, quasi dimenticando di avere le suddette graduatorie cui poter attingere. Appare quindi palese l’ingiustizia perpetrata ai danni di chi ha partecipato, sempre con grande dispendio di energie e di denaro, ad un concorso pubblico, è entrato in graduatoria e viene invece ignorato. Per tale ragione, il nostro scopo è quello di concedere una sorta di diritto di prelazione agli iscritti nelle suddette graduatorie, nel rispetto dei diritti cronologicamente acquisiti e dell’attuale tendenza della giurisprudenza che attualmente valorizza il ruolo delle graduatorie dei pubblici concorsi, nel rispetto dell’ articolo 97 della Costituzione che riconosce nel superamento di un concorso la modalità di accesso al pubblico impiego. Pertanto l’articolo unico di cui si compone il presente disegno di legge mira a introdurre una modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 . «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», tramite l’inserimento di un comma 5-quater nell’articolo 35, in cui si precisa che in caso di necessità ed in presenza di graduatorie già esistenti, le pubbliche amministrazioni attingono ai predetti elenchi prima di indire nuovi concorsi o assumere lavoratori a tempo determinato. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 , è inserito il seguente: «5- quater . In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore, le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni di personale attingendo a tali elenchi fino al loro esaurimento, prima di procedere con l’indizione di un nuovo concorso o con l’assunzione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione». www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35008.htm Allo stato attuale il disegno di legge d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI appare: COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 24 FEBBRAIO 2010 Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 21 aprile 2010. Annuncio nella seduta ant. n. 363 del 21 aprile 2010. in attesa dal 21 Aprile 2010 e non ancora discusso. SULLO STESSO SITO covici.jimdo.com/differenza-costi-b1-ed-interinali/ Una analisi comparative degli aggravi di costi relativi alla utilizzazione del lavoro in somministrazione con particolare riguardo alla situazione dell'INPS (peggio di quello che si potrebbe pensare ad occhio). covici.jimdo.com/giurisprudenza-sui-concorsi/ Un po' di giurisprudenza, una volta tanto non a nostro danno. DOMANDA Cosa può fare un privato cittadino portatore di interesse legittimo per sollecitare l'iter del disegno di legge? |
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| Onorevole MARCO ESPA, faccio parte della schiera degli OSS idonei in (più di una) graduatoria presso le aziende del SSN del Sud Sardegna e mi rallegro per il Suo impegno per il ristabilimento dello stato di diritto nella vicenda delle assunzioni del Brotzu. Come ben saprà, noi idonei disoccupati, riflettiamo qui www.operatoresociosanitario.net/Forum/31...I/Page-31.html#24788 sulla nostra disperata situazione e non abbiamo potuto non notare che si ripete in fotocopia in tutte le P.A. sanitarie e non di tutto il paese. Ci vorrebbe una legge nazionale. Abbiamo oggi trovato qualcosa in un disegno di legge d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 24 FEBBRAIO 2010 covici.jimdo.com/il-ddl-2036-senatore-d-ambrosio/ covici.jimdo.com/differenza-costi-b1-ed-interinali/ Senato della Repubblica Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2036 Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 21 aprile 2010. Annuncio nella seduta ant. n. 363 del 21 aprile 2010. in attesa dal 21 Aprile 2010 e non ancora discusso. Il disegno di legge mira a introdurre una modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 . «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», tramite l’inserimento di un comma 5-quater nell’articolo 35, in cui si precisa che in caso di necessità ed in presenza di graduatorie già esistenti, le pubbliche amministrazioni attingono ai predetti elenchi prima di indire nuovi concorsi o assumere lavoratori a tempo determinato. La discussione e la approvazione del documento taglierebbe la testa al toro e risolverebbe tutti i nostri problemi (e in tutta Italia) una volta per tutte. Nulla ci è stato dato di trovare su come poter appoggiare la lodevole iniziativa. Dato il Suo impegno in politica e nei rapporti con le P.A., mi permetto di porle una domanda: Cosa può fare un privato cittadino portatore di interesse legittimo per sollecitare l'iter del disegno di legge? In quali forme e a quali indirizzi? Ringraziando per la cortese attenzione le porgo un sincero augurio di buon lavoro. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. PS: Questo signore è già dalla nostra parte. La eMail è stata inviata ed è inutile rompergli le scatole inviandone diecimila uguali. Se potrà consigliarci lo farà e ve ne darò immediata comunicazione tramite il forum. |
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